§ 93.4.7 - Legge 8 giugno 1913, n. 631.
Recante provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:08/06/1913
Numero:631


Sommario
Art. 1.      Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle concessioni di ferrovie all'industria privata è stabilito uno speciale limite d'impegno che dalla data di [...]
Art. 2.      Il Governo del Re è autorizzato a cedere all'industria privata l'esercizio delle linee di Stato, Foggia-Manfredonia e Foggia-Lucera
Art. 3.      Il Governo del Re è autorizzato a concedere sussidi alle provincie, comuni ed enti morali che intendano costruire raccordi tra la stazione ferroviaria e lo scalo [...]
Art. 4.      Per impiantare ed esercitare con natanti a trazione meccanica servizi pubblici di navigazione lacuale, ad itinerario fisso, permanentemente o in determinati periodi [...]
Art. 5.      Sulle ferrovie da concedere all'industria privata le tariffe non potranno essere superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato, tranne nei casi di ferrovie a [...]
Art. 6.      Il Governo del Re è autorizzato a coordinare il testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, con le disposizioni degli articoli 2, 4, 8, 360, 361, 378 e [...]
Art. 7.      Per le linee di navigazione lacuale in servizio pubblico sarà provveduto entro un anno dalla data di promulgazione della presente legge alla regolarizzazione dei [...]


§ 93.4.7 - Legge 8 giugno 1913, n. 631.

Recante provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata.

(G.U. 2 luglio 1913, n. 153)

 

 

     Art. 1.

     Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle concessioni di ferrovie all'industria privata è stabilito uno speciale limite d'impegno che dalla data di pubblicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1914-1915 viene fissato in L. 7.000.000;

 

          Art. 2.

     Il Governo del Re è autorizzato a cedere all'industria privata l'esercizio delle linee di Stato, Foggia-Manfredonia e Foggia-Lucera.

 

          Art. 3.

     Il Governo del Re è autorizzato a concedere sussidi alle provincie, comuni ed enti morali che intendano costruire raccordi tra la stazione ferroviaria e lo scalo marittimo lacuale o fluviale in base a progetti tecnico finanziari da approvarsi dal ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Detti sussidi, da proporzionarsi al progetto tecnico-finanziario di cui sopra, non potranno superare il 50 per cento dell'importo complessivo della spesa e saranno corrisposti in annualità da determinarsi nel decreto di concessione secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

     Per la manutenzione e l'esercizio di tali binari potranno essere presi accordi fra gli enti concessionari e l'Amministrazione delle ferrovie di Stato, che potrà assumere l'esercizio stesso in base ad appositi capitolati d'oneri.

     Le disposizioni dei comma precedenti sono applicabili anche alle opere che alla pubblicazione della presente legge risultino iniziate, ed i cui progetti siano riconosciuti regolari.

     L'ammontare complessivo dei sussidi che verranno concessi non potrà eccedere in ogni esercizio la somma di 300.000 lire. Agli stanziamenti relativi sarà provveduto entro i limiti fissati per la spesa straordinaria del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 4.

     Per impiantare ed esercitare con natanti a trazione meccanica servizi pubblici di navigazione lacuale, ad itinerario fisso, permanentemente o in determinati periodi dell'anno, è necessaria la concessione con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

     Quando risulti indispensabile per assicurare l'impianto ed esercizio nonchè la continuazione o miglioramento di servizi pubblici di cui al precedente comma, si può accordare con Real decreto, sentiti gli stessi corpi consultivi:

     a) il diritto di esclusività in via temporanea, ed in ogni caso per un termine non superiore a 15 anni;

     b) un sussidio dello Stato sino a lire una per autoscafo-chilometro per un termine non maggiore di anni 15.

     Il Reale decreto di concessione sarà proposto, previo accordo col ministro del tesoro, quando si faccia luogo ad un sussidio dello Stato.

     Nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, verrà stanziata di anno in anno in aumento della dotazione del capitolo relativo alle sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, la spesa occorrente a far fronte ai detti sussidi, rimanendo a tale scopo autorizzata, per l'esercizio 1913-14, la maggiore spesa di L. 150 mila.

 

          Art. 5.

     Sulle ferrovie da concedere all'industria privata le tariffe non potranno essere superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato, tranne nei casi di ferrovie a sistema speciale, diverso da quello ad aderenza, oppure nel caso di ferrovie che attraversando regioni montuose o richiedendo notevoli spese di esercizio, non potrebbero essere in altro modo eseguite.

     Tale applicazione può essere consentita anche per le ferrovie con o senza sovvenzione governativa, aventi carattere turistico, per le quali non si presentino gli estremi del precedente comma, purchè gli abitanti dei luoghi serviti godano di tariffe non superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato.

     Le ferrovie metropolitane sono equiparate, nei riguardi tutti dell'esercizio, alle tramvie extraurbane a trazione meccanica.

     Sono soppressi l'art. 123 ed il secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 138 del testo unico di legge approvato con R: decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè le parole: "e ai trasporti sulle ferrovie in esercizio economico", di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 14 luglio 1912, n. 435.

 

          Art. 6.

     Il Governo del Re è autorizzato a coordinare il testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, con le disposizioni degli articoli 2, 4, 8, 360, 361, 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, degli articoli 1, 2, 3, della legge 27 giugno 1912, n. 638 e delle leggi 30 giugno 1912, n. 739, 14 luglio 1912, n. 835, e 29 dicembre 1912, n. 1365, nonchè della presente legge.

 

          Art. 7.

     Per le linee di navigazione lacuale in servizio pubblico sarà provveduto entro un anno dalla data di promulgazione della presente legge alla regolarizzazione dei rispettivi atti di concessione.