Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.3 disciplina generale |
Data: | 08/02/2006 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti |
§ 93.3.132 - L. 8 febbraio 2006, n. 60.
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.
(G.U. 3 marzo 2006, n. 52)
1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della
«I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida».