§ 93.3.3 - Legge 5 marzo 1963, n. 390.
Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:05/03/1963
Numero:390


Sommario
Art. unico.      I primi tre commi dell'art. 54 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificati dall'art. 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1982, sono [...]


§ 93.3.3 - Legge 5 marzo 1963, n. 390.

Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte e modificazioni.

(G.U. 3 aprile 1963, n. 90)

 

 

     Art. unico.

     I primi tre commi dell'art. 54 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificati dall'art. 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1982, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza d'azienda con direzione autonoma:

     1) da un presidente nominato dal direttore dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

     2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;

     3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.

     Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

     Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonchè con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Provincie, Regioni e relativi Consorzi".