§ 93.2.53 - D.P.R. 21 settembre 2001, n. 389.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:21/09/2001
Numero:389


Sommario
Art. 1.  Natura giuridica e sede.
Art. 2.  Compiti dell'Ente.
Art. 3.  Organi dell'Ente.
Art. 4.  Il consiglio.
Art. 5.  Compiti del consiglio.
Art. 6.  Convocazione del consiglio.
Art. 7.  Delibere del consiglio.
Art. 8.  L'amministratore.
Art. 9.  Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore.
Art. 10.  Collegio dei revisori.
Art. 11.  Uffici dirigenziali.
Art. 12.  Uffici centrali e periferici.
Art. 13.  Controlli interni.
Art. 14.  Ufficio relazioni con il pubblico.
Art. 15.  Personale.
Art. 16.  Incarichi di collaborazione.
Art. 17.  Fonti di disciplina del rapporto di lavoro.
Art. 18.  Relazioni sindacali.
Art. 19.  Comandi.
Art. 20.  Mezzi finanziari dell'Ente.
Art. 21.  Scritture contabili dell'Ente.
Art. 22.  Bilanci dell'Ente.
Art. 23.  Vigilanza governativa.
Art. 24.  Norme regolamentari.
Art. 25.  Commissariamento.
Art. 26.  Norma transitoria.
Art. 27.  Abrogazione.


§ 93.2.53 - D.P.R. 21 settembre 2001, n. 389.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade.

(G.U. 27 ottobre 2001, n. 251).

 

     E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che costituisce parte integrante del presente decreto e si compone di 27 articoli vistati dal Ministro proponente.

 

TITOLO I

Natura giuridica compiti ed organi dell'ente

 

Art. 1. Natura giuridica e sede.

     1. L'Ente nazionale per le strade, che mantiene la denominazione ANAS, è un ente pubblico economico ed ha sede in Roma. Esso si articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi dell'articolo 12.

 

     Art. 2. Compiti dell'Ente.

     1. L'Ente attende ai compiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo.

     2. Gli atti rivolti a reperire mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

 

     Art. 3. Organi dell'Ente.

     1. Sono organi dell'Ente:

     1) il consiglio;

     2) l'amministratore;

     3) il collegio dei revisori.

     2. E' causa d'incompatibilità con le cariche di amministratore, di componente del consiglio e del collegio dei revisori:

     a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente;

     b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'Ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente agli organi di cui ai punti 1) e 3) del comma 1 i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

     4. Si decade dalle cariche di amministratore, di componente del consiglio o del collegio dei revisori, quando si verifica una delle suindicate cause di incompatibilità.

     5. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilità, nonché alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni dell'amministratore, degli altri componenti del consiglio, dei membri del collegio dei revisori. E' fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti gli incarichi ricoperti e le attività svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilità.

     6. Ai componenti degli organi si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto e in quanto con esso compatibili.

     7. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel campo delle opere pubbliche.

     8. L'amministratore può essere revocato per le cause indicate dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Gli altri componenti degli organi possono essere revocati in base alle disposizioni del codice civile applicabili agli organi delle società per azioni.

     9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'ente in misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga dimensione. Per il trattamento previdenziale si applicano le disposizioni generali sulla materia.

 

     Art. 4. Il consiglio.

     1. Il consiglio è composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche.

     2. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

     3. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalità e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio.

 

     Art. 5. Compiti del consiglio.

     1. Sono di competenza del consiglio:

     a) la predisposizione dello schema di programma annuale di attività dell'Ente da sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) l'approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e le revisioni annuali;

     c) la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle relative variazioni;

     d) l'approvazione dei capitolati generali;

     e) l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi;

     f) l'approvazione delle procedure proposte in ordine

all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonché degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato;

     g) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni;

     h) l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi;

     i) l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni;

     l) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale, nonché la relativa dotazione organica;

     m) le proposte per le eventuali modifiche del presente statuto.

     2. Il consiglio può esprimersi, in maniera non vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli altri organi dell'Ente.

 

     Art. 6. Convocazione del consiglio.

     1. Il consiglio è convocato dall'amministratore con avviso scritto da recapitare con raccomandata con avviso di ricevimento ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità quarantotto ore prima della riunione. L'avviso contiene il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

     2. L'avviso di convocazione può essere effettuato a mezzo telefax con le modalità e i tempi di cui al comma precedente.

     3. Il consiglio si reputa regolarmente costituito, anche in mancanza degli avvisi, quando sono intervenuti tutti i consiglieri, i componenti del collegio dei revisori e il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo. In tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

     4. Il consiglio è convocato dall'amministratore e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

     5. Il consiglio deve essere convocato quando lo richiedono almeno due consiglieri. Ove l'amministratore non vi provveda nel termine di quindici giorni dalla richiesta, è convocato dal presidente del tribunale con le modalità di cui all'articolo 2367, secondo comma, del codice civile.

     6. Il consiglio si riunisce di regola presso la sede dell'Ente, può essere altresì convocato in altre località del territorio italiano indicate nell'avviso.

     7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un anno a due riunioni del consiglio, decade dalla carica.

     8. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto i membri del collegio dei revisori ed il direttore generale. Essi sono informati della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

     9. Assiste alle sedute il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Lo stesso magistrato è informato della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 7. Delibere del consiglio.

     1. Per la validità delle delibere del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

     2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto dell'amministratore.

     3. Delle delibere del consiglio è redatto verbale a cura del segretario, che è nominato dall'amministratore. Il verbale è sottoscritto dall'amministratore o dalla persona designata a presiedere il consiglio e dal segretario e può essere approvato nel corso della stessa riunione.

     4. Il consiglio delibera sulla base delle relazioni

dell'amministratore o della persona designata a presiedere il consiglio.

Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale,

l'amministratore formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'àmbito dell'Ente.

     5. L'amministratore cura l'attuazione delle delibere del consiglio, tenendone informato il consiglio stesso.

 

     Art. 8. L'amministratore.

     1. L'amministratore dura in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'amministratore è revocato per gravi inadempienze qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione, per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovuti a ragioni esterne all'azienda, qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili, nonché nei casi in cui ricorra la giusta causa secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di revoca degli amministratori delle società.

     2. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che la legge o il presente statuto non riservano al consiglio. Adotta in casi di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta utile. L'amministratore è tenuto ad informare periodicamente il consiglio di amministrazione dell'attività svolta.

     3. Nella funzione di organo dell'Ente si applicano all'amministratore le disposizioni del codice civile riguardanti gli amministratori delle società per azioni.

     4. Il rapporto dell'amministratore con l'Ente è regolato in base alle norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda.

 

     Art. 9. Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore.

     1. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore le sue funzioni sono assunte dal consigliere più anziano nella carica o a parità di anzianità nella carica dal più anziano di età.

     2. Durante il periodo di sostituzione possono essere compiuti solo gli atti di gestione corrente. Possono altresì essere compiuti gli atti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica da parte dell'amministratore.

     3. In caso di mancanza dell'amministratore il consigliere più anziano esplica le funzioni ed esercita le attività di cui ai precedenti commi senza obbligo di ratifica.

 

     Art. 10. Collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

     2. Il collegio è nominato con decreto del Ministro vigilante e dura in carica cinque anni.

     3. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

     4. I membri del collegio sono scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni o tra persone in possesso di specifica professionalità.

     5. Le indennità dei componenti il collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

TITOLO II

Organizzazione dell'ente

 

     Art. 11. Uffici dirigenziali.

     1. Nell'àmbito della struttura organizzativa sono previsti uffici a livello dirigenziale, tenendo conto del nuovo assetto funzionale derivante dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, secondo criteri di efficiente dimensionamento delle strutture territoriali.

     2. Gli uffici di livello dirigenziale sono individuati con successiva previsione statutaria con la quale si determina anche il numero massimo degli stessi uffici ed i criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con attribuzione delle connesse responsabilità in capo ai dirigenti preposti agli uffici stessi.

     3. Ai dirigenti preposti agli uffici, di cui al comma precedente, sono attribuiti, con appositi provvedimenti dell'amministratore, poteri di gestione per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

 

     Art. 12. Uffici centrali e periferici.

     1. L'Ente è organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento di organizzazione.

     2. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate.

     3. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza.

     4. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresì all'Ente le norme in materia di infrastrutture e trasporti.

 

     Art. 13. Controlli interni.

     1. E' istituito un sistema di controlli interni, coerente con i princìpi fissati nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per il perseguimento, tra l'altro, delle seguenti finalità:

     a) accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività dell'Ente agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente, costi, modi e tempi;

     b) vigilanza sull'attività delle strutture dell'Ente preposte all'attuazione dei programmi approvati dal consiglio nonché sulla rispondenza degli stessi programmi definiti anno per anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo;

     c) segnalazione all'amministratore dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni;

     d) cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi.

     2. Con regolamento interno si provvede a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del predetto ufficio.

 

     Art. 14. Ufficio relazioni con il pubblico.

     1. E' istituito l'ufficio relazioni con il pubblico con i seguenti compiti:

     a) servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

     b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

     c) alla ricerca ed analisi finalizzata alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

     2. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento sono definiti con regolamento interno.

 

     Art. 15. Personale.

     1. La dotazione del personale, sia al centro che in periferia, deve essere tale da assicurare lo svolgimento dei compiti propri dell'Ente sia nell'attività di realizzazione di nuove opere sia nell'attività di vigilanza e manutenzione delle strade in esercizio. L'organico comprende anche unità di progettazione interna che possono svolgere attività di progettazione di opere ovvero di controllo dei progetti realizzati all'esterno.

     2. Il personale dell'Ente sia tecnico che amministrativo è inquadrato con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

     Art. 16. Incarichi di collaborazione.

     1. L'Amministratore ha facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti della materia di competenza istituzionale, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio.

 

     Art. 17. Fonti di disciplina del rapporto di lavoro.

     1. In applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato:

     a) dal codice civile - libro V - e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa;

     b) dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall'amministratore e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'àmbito dell'Ente.

     2. Il rapporto di impiego del personale dell'Ente, anche dirigenziale, costituito attraverso la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, è assoggettato al contratto e alle norme legislative di cui al comma precedente.

     3. L'Ente provvede a stipulare contratti di lavoro collettivi aziendali a livello nazionale per il personale dipendente dirigente e non dirigente con le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'àmbito dell'Ente.

     4. La contrattazione collettiva decentrata si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

     Art. 18. Relazioni sindacali.

     1. L'Ente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente medesimo concordano protocolli d'intesa, fermo restando la distinzione dei ruoli, aventi per oggetto:

     a) diritto di informazione e consultazione su: strategie, obiettivi e prospettive di sviluppo dell'Ente; gestione dei rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro, politica delle risorse umane; innovazioni tecnologiche; situazione economica e finanziaria dell'Ente; politiche di investimento; qualità dell'ambiente di lavoro; funzionamento dei servizi;

     b) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi.

 

     Art. 19. Comandi.

     1. Il personale dipendente dell'Ente può essere comandato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, ove richiesto dagli stessi, per periodi di tempo predeterminati.

 

TITOLO III

Ordinamento contabile

 

     Art. 20. Mezzi finanziari dell'Ente.

     1. Costituiscono entrate dell'Ente oltre a quelle espressamente previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le seguenti: il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente; i proventi derivanti dall'attività di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonché dai corrispettivi relativi alle attività di erogazione dei servizi; i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo regolamento di esecuzione; i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali.

     2. Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

 

     Art. 21. Scritture contabili dell'Ente.

     1. L'Ente provvede alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile per le imprese, rispettando le medesime formalità.

 

     Art. 22. Bilanci dell'Ente.

     1. Il sistema contabile dell'Ente comprende:

     a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio;

     b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata;

     c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonché i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonché le riscossioni delle entrate;

     d) la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilità a cura del collegio dei revisori.

     2. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi.

     3. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione.

     4. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

     5. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione.

 

     Art. 23. Vigilanza governativa.

     1. All'autorità di vigilanza compete, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione di cui all'articolo 22, dei piani pluriennali di viabilità, del programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione, dello schema di programma annuale di attività dell'Ente e delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.

     2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse dall'amministratore al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente deputati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma terzo, del presente statuto.

 

     Art. 24. Norme regolamentari.

     1. I regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale sono approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti su proposta dell'amministratore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     2. I regolamenti di cui al precedente comma devono essere adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     3. I regolamenti di contabilità sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     4. Le delibere del consiglio, di cui al comma 1, devono essere trasmesse ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 25. Commissariamento.

     1. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, accertata dal Ministro vigilante, e su proposta di questo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario, con assunzione di tutti i poteri degli organi di rappresentanza e gestione.

     2. Il mandato del Commissario straordinario ha la durata massima di un biennio a pena dello scioglimento dell'ente.

 

     Art. 26. Norma transitoria.

     1. Ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il mandato dei componenti degli organi in carica decorre dai rispettivi provvedimenti di nomina già emanati.

 

     Art. 27. Abrogazione.

     1. Con l'entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'Ente nazionale per le strade, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, è abrogato.