§ 93.2.17 - D.M. 6 luglio 1992, n. 467.
Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:06/07/1992
Numero:467


Sommario
Art. 1.  Requisiti.
Art. 2.  Priorità.
Art. 3.  Misura.
Art. 4.  Costi standard.
Art. 5.  Concessione contributo.


§ 93.2.17 - D.M. 6 luglio 1992, n. 467.

Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione all'art. 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208.

(G.U. 3 dicembre 1992, n. 285).

 

Art. 1. Requisiti.

     1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1991, n. 208, il programma da predisporre ai sensi dell'art. 2 della medesima legge indica:

     a) le tipologie dell'intervento, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;

     b) la descrizione degli itinerari, le localizzazioni, i tracciati plano-altimetrici del percorso, le condizioni orografiche del territorio, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati ed i raccordi;

     c) le opere di protezione atte a garantire la sicurezza degli utenti;

     d) gli impianti di illuminazione e quelli per lo smaltimento delle acque meteoriche nei recapiti esistenti;

     e) i tempi previsti per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'intervento;

     f) i piani economico-finanziari, con l'analisi costi-benefici;

     g) le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere;

     h) le misure organizzative ed eventualmente quelle di coordinamento necessarie per l'attuazione dell'intervento, anche ai sensi dell'art. 4 della legge.

     2. Ai fini della ammissione ai contributi sono presi in considerazione, ai sensi dell'art. 2 della legge, soltanto gli interventi che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

     a) interventi urgenti che abbiano influenza nella decongestione di aree urbane ad alta intensità di traffico veicolare a motore, anche mediante interscambio con sistemi di trasporto collettivo; ovvero interventi di carattere intercomunale;

     b) interventi il cui rapporto tra i costi preventivati ed i benefici stimati (sommatoria di ricavi, risparmi, costi cessanti più altri elementi valutabili ai fini ambientali, paesaggistici e di disinquinamento) segni il più alto risultato dell'investimento;

     c) itinerari oggettivamente fruibili in relazione alle favorevoli caratteristiche orografiche del territorio, con particolare riferimento alle condizioni plano-altimetriche (pendenze non superiori al 5% e comunque per tratti complessivamente non superiori al 5% della lunghezza dell'intero itinerario).

 

     Art. 2. Priorità.

     1. Ai fini della concessione dei contributi in relazione agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono presi in considerazione, secondo il seguente ordine di priorità, gli itinerari ciclabili o ciclo- pedonali, in sede propria protetta e tali da garantire la sicurezza dell'utente, proposti dai comuni di cui all'art. 2 della legge concernenti:

     A) Ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari finalizzati al decongestionamento dei centri urbani o dei centri storici, mediante la riduzione dell'afflusso in tali aree di veicoli privati a motore.

     B) Realizzazione di itinerari aventi le finalità di cui al punto A) mediante utilizzo di parti di carreggiate stradali o di marciapiedi esistenti.

     C) Realizzazione di itinerari aventi le caratteristiche di cui al punto A) su sede propria.

     D) Realizzazione di itinerari comunali mirati a favorire la fluidità del traffico veicolare sulla principale viabilità urbana, che consentano il collegamento con poli di servizi collettivi ad alto utilizzo (scuole, uffici, ospedali, ecc.), ovvero intercomunali. Sono da privilegiare gli interventi che prevedono l'utilizzazione, ancorché parziale, di carreggiate stradali o di marciapiedi esistenti.

     E) Realizzazione di itinerari finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali.

     2. Nell'ambito delle tipologie di cui al primo comma, sono privilegiati gli interventi realizzabili con la maggiore partecipazione di capitale privato o pubblico.

 

     Art. 3. Misura.

     1. La misura del contributo di cui all'art. 3 della legge si ottiene applicando al costo complessivo dell'opera, determinato ai sensi del successivo art. 4 del presente regolamento, la misura percentuale massima sotto indicata:

     80% per interventi rientranti nella tipologia A) prevista nel precedente art. 2;

     70% per interventi rientranti nelle tipologie B), C) e D) previste nel precedente art. 2;

     50% per interventi rientranti nella tipologia E) prevista nel precedente art. 2.

 

     Art. 4. Costi standard.

     1. Ai fini dell'ammissione al contributo previsto dall'art. 3 della legge i costi valutabili non possono eccedere i seguenti costi standard:

     a) interventi relativi ad itinerari ciclabili mono o bidirezionali, su carreggiate stradali o marciapiedi, ricavabili mediante opere di adeguamento, segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonea protezione: L./km 50.000.000;

     b) interventi di ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari mono o bidirezionali ciclabili in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: L./km 100.000.000;

     c) interventi per itinerari ciclabili bidirezionali, in sede propria, comprese segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: L./km 200.000.000;

     d) interventi per itinerari ciclo-pedonali bidirezionali con le caratteristiche di cui alla voce precedente: L./km 250.000.000.

 

     Art. 5. Concessione contributo.

     1. La concessione del contributo, calcolato ai sensi dei precedenti articoli, è determinata dal Ministro per i problemi delle aree urbane con proprio decreto.

     2. L'erogazione del contributo a carico del fondo di cui all'art. 1 della legge, è disposta dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base della presentazione, da parte del comune beneficiario, dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato. I relativi importi sono commisurati alla spesa sostenuta applicando a quest'ultima la misura percentuale corrispondente alla tipologia dell'intervento, così come previsto dal precedente art. 3.

     3. I pagamenti di somme relative al contributo saranno effettuate dal Tesoro soltanto a favore di comuni che, per legge, sono titolari del beneficio.