Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 24/01/1959 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, è prorogato al 15 marzo 1959 |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 93.2.g - Legge 24 gennaio 1959, n. 4.
Proroga del termine di entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956.
(G.U. 27 gennaio 1959, n. 21).
Il termine di cui all'art. 2 del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.