Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.1 autoservizi |
Data: | 14/05/1949 |
Numero: | 269 |
Sommario |
Art. 1. Agli agenti addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, collocati anticipatamente in quiescenza a norma del regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, [...] |
Art. 2. L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, è modificato come segue |
Art. 3. [1] |
Art. 4. [2] |
Art. 5. Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non siano in grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non inferiore a quello assicurato dal [...] |
Art. 6. [4] |
§ 93.1.11 - Legge 14 maggio 1949, n. 269.
Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione
(G.U. 7 giugno 1949, n. 129)
Agli agenti addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, collocati anticipatamente in quiescenza a norma del regio
Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a carico delle Casse speciali è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe ad essi spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione goduti alla data di collocamento a riposo, qualora avessero raggiunto i normali requisiti di età e di servizio previsti dai regolamenti delle Casse medesime.
Il trattamento di pensione liquidato ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del citato
L'art. 10 del
"L'obbligo dell'iscrizione al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1945:
a) al personale ordinario di cui alle lettere a) e c) dell'art. 8 del
b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercitate da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1° gennaio 1945 non fosse già iscritto al Fondo;
c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere a) e b)".
Il personale indicato nell'art. 10 del
Al personale in servizio che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato attività presso aziende di trasporto con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con la citata qualifica.
Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non siano in grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non inferiore a quello assicurato dal Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sono iscritti al Fondo medesimo a decorrere dal 1° luglio 1948.
Il periodo di iscrizione presso le Casse speciali sarà riconosciuto, ai fini del trattamento a carico del Fondo nazionale, entro i limiti del periodo per il quale potranno essere coperte le corrispondenti riserve matematiche mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati presso le Casse e dei contributi versati nella assicurazione generale obbligatoria per gli agenti iscritti alla medesima.
Alla copertura delle riserve matematiche, per tutto o parte del restante periodo di iscrizione alle Casse speciali, potrà provvedere l'interessato con versamenti a proprio carico.
Agli agenti collocati in quiescenza, che abbiano beneficiato del trattamento di previdenza assicurato dalle Casse speciali di cui al precedente primo comma, è riconosciuta la facoltà di conseguire la pensione nei limiti e con le modalità stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo, purchè gli agenti stessi ne facciano richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge [3] .
[1] Articolo così modificato dall'art. 23 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[3] Termin prorogato di un anno dal 23 marzo 1955 dall'art. unico. della
[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della