§ 91.2.19 - D.P.C.M. 9 marzo 2000, n. 152.
Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.2 disciplina generale
Data:09/03/2000
Numero:152


Sommario
Art. 1.  Criteri
Art. 2.  Procedimento


§ 91.2.19 - D.P.C.M. 9 marzo 2000, n. 152.

Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125

(G.U. 14 giugno 2000, n. 137)

 

 

     Art. 1. Criteri

     1. L'individuazione dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) avviene, nel rispetto dei principi d'imparzialità e completezza dell'informazione statistica, secondo i seguenti criteri:

     a) potenziamento della capacità informativa del SISTAN, mediante la copertura di nuovi settori di informazione o la disponibilità di informazioni complementari ed integrabili con altre già disponibili presso il sistema stesso;

     b) incremento della capacità organizzativa del sistema, apportando, quale ente titolare di una rilevazione o intermedio rispetto ad altro ente, un contributo significativo nel processo di produzione dei dati o nella creazione di sistemi informativi statistici;

     c) realizzazione di economie nello svolgimento delle rilevazioni determinando risultati che non potrebbero conseguirsi se non attraverso un consistente impiego di risorse;

     d) diminuzione del carico statistico sui rispondenti;

     e) garanzia dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza.

 

          Art. 2. Procedimento

     1. I soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che intendono partecipare mediante il proprio ufficio di statistica al SISTAN avanzano apposita istanza all'ISTAT che, tramite la segreteria centrale del SISTAN, svolge l'istruttoria per accertare il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 1. Tale segreteria può acquisire elementi di valutazione anche da amministrazioni centrali dello Stato o da altri soggetti pubblici che partecipino al capitale sociale del soggetto richiedente o esercitino nei suoi confronti funzioni di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Ministro delegato alla attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, emana il provvedimento di definizione del procedimento, su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.