§ 91.1.23 - Legge 31 dicembre 1996, n. 681.
Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996.


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.1 censimenti
Data:31/12/1996
Numero:681


Sommario
Art. 1.  Data di rilevazione e campo di osservazione
Art. 2.  Oneri finanziari
Art. 3.  Operazioni censuarie
Art. 4.  Rilevatori e coordinatori
Art. 5.  Segreto statistico
Art. 6.  Obbligo di risposta
Art. 7.  Fornitura di dati individuali
Art. 8.  Accesso ai dati individuali
Art. 9.  Personale ISTAT
Art. 10.  Province autonome di Trento e di Bolzano
Art. 11.  Copertura finanziaria


§ 91.1.23 - Legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996.

(G.U. 11 gennaio 1997, n. 8)

 

 

     Art. 1. Data di rilevazione e campo di osservazione

     1. E' indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi che sarà effettuato con riferimento all'anno 1996.

     2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997 sotto la voce "microcensimento dell'industria e dei servizi", sarà effettuato mediante l'integrazione degli archivi statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie, per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e per approfondimenti settoriali.

     3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese pubbliche e private e le relative unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, dei servizi e dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attività che formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.

     4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 2. Oneri finanziari

     1. Per far fronte agli oneri finanziari che dovranno essere sostenuti per le operazioni di censimento, programmate per il triennio 1995-1997, è autorizzata la spesa di lire 48 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che provvede ad eseguire il censimento stesso ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

     2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

     3. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996.

 

          Art. 3. Operazioni censuarie

     1. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento anche avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale.

     2. L'Istituto nazionale di statistica può altresì avvalersi di enti pubblici e privati e di società per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

     3. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al territorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto.

     4. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sarà erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unità censite da ciascuno di detti enti, nonché, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche alle attività di verifica dei dati e di coordinamento a livello provinciale delle operazioni censuarie, graverà sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1. Tale somma è corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento.

 

          Art. 4. Rilevatori e coordinatori

     1. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, persone alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore.

     2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

 

          Art. 5. Segreto statistico

     1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione del censimento è tutelato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge.

     2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

 

          Art. 6. Obbligo di risposta

     1. E' fatto obbligo ai legali rappresentanti delle unità oggetto del censimento di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

     2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

 

          Art. 7. Fornitura di dati individuali

     1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta motivata, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione ed al territorio di rispettiva competenza. Tali dati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse dell'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene.

     2. I dati di cui al comma 1 devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

     3. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

     4. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Istituto nazionale di statistica fornirà alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite dell'Unioncamere, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

 

          Art. 8. Accesso ai dati individuali

     1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché gli organismi di diritto pubblico e le società sulle quali dette amministrazioni esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute. L'accesso avverrà secondo modalità concordate tra le parti.

     2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.

     3. L'Istituto nazionale di statistica potrà acquisire solo le informazioni necessarie per le proprie finalità statistiche, utilizzandole nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

 

          Art. 9. Personale ISTAT

     1. L'Istituto nazionale di statistica, per l'esecuzione del censimento e per l'aggiornamento periodico dell'archivio statistico delle imprese attive, può procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. Si applicano i limiti previsti dall'articolo 23 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

 

          Art. 10. Province autonome di Trento e di Bolzano

     1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni che la presente legge attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono esercitate dagli uffici di statistica delle province stesse.

 

          Art. 11. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 48 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.