Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.4 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 15/02/1983 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata "la legge" senza ulteriori specificazioni - presso il Servizio dell'editoria della [...] |
Art. 2. I contributi di cui al primo comma dell'art. 26 e al quarto comma dell'art. 45 della legge sono destinati: |
Art. 3. La misura dei contributi previsti per i giornali e per le riviste di cui al punto 1) del precedente art. 2 è stabilita dalla commissione di cui all'art. 1 del presente decreto mediante la [...] |
Art. 4. La misura dei contributi previsti per le pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente art. 2 è stabilita dalla commissione di cui all'art. 1 del presente decreto mediante la seguente [...] |
Art. 5. I contributi per la stampa italiana all'estero di cui al quarto comma dell'art. 45 della legge, relativi al triennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980, saranno corrisposti in una unica soluzione. [...] |
Art. 6. Le domande di concessione dei contributi di cui al n. 1) del precedente art. 2 devono essere trasmesse in regola con la legge sul bollo, a firma dell'editore di ciascuna testata, alla [...] |
Art. 7. Gli editori delle pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente art. 2 devono presentare per ciascuna testata domanda in bollo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio [...] |
§ 90.4.24 - D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48. [1]
Norme di attuazione dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero.
(G.U. 25 febbraio 1983, n. 55).
Ai sensi del terzo comma dell'art. 26 della
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per i problemi dell'editoria, il quale la presiede;
il Sottosegretario di Stato agli affari esteri con delega per l'emigrazione o da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata da lui delegato;
il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un funzionario del Servizio editoria da lui delegato;
il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri o da un funzionario da lui delegato;
il capo del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
tre funzionari del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
due funzionari della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;
un funzionario del Servizio stampa del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante della Federazione mondiale della stampa italiana all'estero (FMSIE) [2];
un rappresentante della Confederazione della stampa democratica per l'emigrazione (CISDE);
un rappresentante della Federeuropa;
un rappresentante dell'Unione nazionale delle associazioni degli immigrati e degli emigrati (UNAIE);
un rappresentante dell'Associazione nazionale delle famiglie degli emigrati (ANFE);
un rappresentante del Centro studi emigrazione Roma (CSER);
un rappresentante dell'Associazione cristiana dei lavoratori italiani (ACLI);
un rappresentante dell'Istituto Fernando Santi;
un rappresentante della Federazione italiana dei lavoratori emigrati e famiglie (FILEF);
un rappresentante dell'Ufficio centrale per l'emigrazione italiana (UCEI);
un rappresentante dell'Associazione italiana per la tutela degli emigrati e famiglie (AITEF);
un rappresentante del Comitato tricolore degli italiani nel mondo (CTIM);
un esperto in materia di editoria, il quale abbia già ricoperto incarichi dirigenziali in organismi operanti nel settore;
un rappresentante designato unitariamente dalle Confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
La commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e di un terzo dei suoi componenti in seconda convocazione.
L'ufficio di segreteria è composto da un funzionario del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri e da un funzionario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
I contributi di cui al primo comma dell'art. 26 e al quarto comma dell'art. 45 della legge sono destinati:
1) a giornali e riviste, pubblicati e diffusi all'estero, che trattino, con testi scritti prevalentemente in lingua italiana, argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dei lavoratori italiani all'estero;
2) a pubblicazioni che siano effettivamente uscite con almeno quattro numeri nel corso dell'anno solare di riferimento, edite in Italia, diffuse prevalentemente all'estero, che trattino argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dell'emigrazione e la cui impresa editrice sia iscritta al Registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge.
La misura dei contributi previsti per i giornali e per le riviste di cui al punto 1) del precedente art. 2 è stabilita dalla commissione di cui all'art. 1 del presente decreto mediante la seguente ripartizione annuale:
100 milioni in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;
150 milioni in proporzione al numero di effettive uscite nel corso dell'anno;
150 milioni in proporzione al numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno, rapportate al formato tipo di cm 43 x 59, con esclusione dello spazio pubblicitario;
150 milioni in proporzione alla tiratura complessiva annua;
150 milioni da ripartire tra gli aventi titolo in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.
La misura dei contributi previsti per le pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente art. 2 è stabilita dalla commissione di cui all'art. 1 del presente decreto mediante la seguente ripartizione annuale:
50 milioni in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;
50 milioni in proporzione al numero di effettive uscite nel corso dell'anno;
50 milioni in proporzione al numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno, rapportate al formato tipo di cm 43 x 59, con esclusione dello spazio pubblicitario;
100 milioni in proporzione al numero delle copie inviate all'estero;
50 milioni da ripartire tra gli aventi titolo, in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.
I contributi per la stampa italiana all'estero di cui al quarto comma dell'art. 45 della legge, relativi al triennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980, saranno corrisposti in una unica soluzione. Le relative domande devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
I contributi per la stampa italiana all'estero di cui all'art. 26 della legge, relativi al quinquennio 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985, saranno erogati in cinque corrispondenti soluzioni annuali. Le relative domande devono essere presentate, distintamente per i contributi relativi agli anni 1981 e 1982, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e per i contributi relativi agli anni dal 1983 al 1985 entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Le domande di concessione dei contributi di cui al n. 1) del precedente art. 2 devono essere trasmesse in regola con la legge sul bollo, a firma dell'editore di ciascuna testata, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nella cui giurisdizione viene pubblicato il giornale o la rivista. La rappresentanza diplomatica o il consolato sono tenuti a trasmettere le domande entro trenta giorni dalla data di ricevimento alla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri per il successivo inoltro all'ufficio di segreteria della commissione di cui all'art. 1 del presente decreto.
Nelle domande deve essere indicato il periodo di riferimento cui si intende partecipare, secondo quanto indicato nel precedente art. 5, e devono essere altresì specificati: la denominazione e la sede della testata; il direttore; l'editore e il proprietario; il numero di effettive uscite; la tiratura e il numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno. Le domande devono essere redatte secondo lo schema dell'allegato 1/A e corredate dei moduli di cui all'allegato 2/A e 2/B, compilati in ogni loro parte. Alla domanda devono essere allegati i numeri pubblicati nel periodo per il quale si richiede il contributo [3].
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero sono tenute a fornire per ciascuna testata pubblicata nella giurisdizione di loro competenza e che faccia richiesta dei contributi previsti dalla legge indicazioni relative alla tiratura.
Gli editori delle pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente art. 2 devono presentare per ciascuna testata domanda in bollo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio dell'editoria - Via Boncompagni 15 - 00187 Roma.
Nelle domande deve essere indicato il periodo di riferimento cui si intende partecipare secondo quanto indicato nel precedente art. 5 e, per quanto riguarda i contributi relativi al quinquennio 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985, esplicita dichiarazione che l'editore ha provveduto a comunicare al Registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta dai documenti depositati per l'iscrizione.
Nelle domande devono essere specificati: la denominazione e la sede della testata; il direttore; l'editore e il proprietario; il numero effettivo delle uscite nel periodo di riferimento; la tiratura e il numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno. Le domande devono essere redatte secondo lo schema dell'allegato 1/B e corredate dei moduli di cui all'allegato 2/A e 2/B, compilati in ogni loro parte. Alla domanda deve essere allegata la collezione completa della pubblicazione e atto di notorietà, o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della
Allegati
(Omissis).
[1] Abrogato dall'art. 6 del
[2] Alinea così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 17 marzo 1983, n. 75.
[3] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 17 marzo 1983, n. 75.
[4] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 17 marzo 1983, n. 75.