§ 90.3.18 - D.P.R. 8 agosto 1994, n. 531.
Regolamento recante modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.3 personale
Data:08/08/1994
Numero:531


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito l'ordine dei giornalisti per la Regione Basilicata con sede del consiglio in Potenza.
Art. 2.      1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:


§ 90.3.18 - D.P.R. 8 agosto 1994, n. 531.

Regolamento recante modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

(G.U. 8 settembre 1994, n. 210).

 

     Art. 1.

     1. E' istituito l'ordine dei giornalisti per la Regione Basilicata con sede del consiglio in Potenza.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei consigli dei relativi ordini sono determinati come segue:

     Piemonte, Valle d'Aosta; sede del consiglio: Torino;

     Lombardia; sede del consiglio: Milano;

     Veneto; sede del consiglio: Venezia;

     Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;

     Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;

     Liguria; sede del consiglio: Genova;

     Emilia-Romagna, Marche; sede del consiglio: Bologna;

     Toscana; sede del consiglio: Firenze;

     Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise; sede del consiglio: Roma;

     Campania, Calabria; sede del consiglio: Napoli;

     Puglia; sede del consiglio: Bari;

     Basilicata; sede del consiglio: Potenza;

     Sicilia; sede del consiglio: Palermo;

     Sardegna; sede del consiglio: Cagliari."