Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.3 personale |
Data: | 20/10/1964 |
Numero: | 1039 |
Sommario |
Art. 1. Al secondo capoverso dell'art. 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole |
Art. 2. La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 90.3.a - Legge 20 ottobre 1964, n. 1039. [1]
Norma transitoria per i praticanti giornalisti.
(G.U. 2 novembre 1964, n. 270).
Al secondo capoverso dell'art. 67 della
"La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 73".
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del