§ 90.3.5 - Legge 20 dicembre 1951, n. 1564.
Previdenza ed assistenza dei giornalisti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.3 personale
Data:20/12/1951
Numero:1564


Sommario
Art. 1.      La previdenza e l'assistenza attuata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898, nelle forme e nelle [...]
Art. 2.      Le misure dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le prestazioni che [...]


§ 90.3.5 - Legge 20 dicembre 1951, n. 1564.

Previdenza ed assistenza dei giornalisti.

(G.U. 16 gennaio 1952, n. 13).

 

     Art. 1.

     La previdenza e l'assistenza attuata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898, nelle forme e nelle misure disposte dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.

 

          Art. 2.

     Le misure dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.

     Il regolamento previsto dallo statuto dell'Istituto dovrà essere uniformato alle disposizioni della presente legge entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.