Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.3 personale |
Data: | 20/12/1951 |
Numero: | 1564 |
Sommario |
Art. 1. La previdenza e l'assistenza attuata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898, nelle forme e nelle [...] |
Art. 2. Le misure dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le prestazioni che [...] |
§ 90.3.5 - Legge 20 dicembre 1951, n. 1564.
Previdenza ed assistenza dei giornalisti.
(G.U. 16 gennaio 1952, n. 13).
La previdenza e l'assistenza attuata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto con
Le misure dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Il regolamento previsto dallo statuto dell'Istituto dovrà essere uniformato alle disposizioni della presente legge entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.