§ 90.3.1 - D.Lgs.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720.
Provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.3 personale
Data:01/08/1945
Numero:720


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1945 l'assegno integrativo del trattamento di quiescenza spettante ai giornalisti anziani ai sensi del decreto interministeriale 1° giugno 1942 è fissato nella misura [...]
Art. 2.      Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'assegno integrativo, di cui al decreto interministeriale 1° giugno 1942 e al precedente articolo, si provvede con un contributo:
Art. 3.      Per mettere in grado la Cassa per gli assegni integrativi ai giornalisti di far fronte alle più urgenti necessità connesse con l'erogazione degli assegni stessi, il Ministro per il tesoro è [...]
Art. 4.      Con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro, possono essere [...]
Art. 5.      Con effetto dal 1° aprile 1945 è abrogata la convenzione stipulata il 30 gennaio 1940 fra l'Ente italiano audizioni radiofoniche e l'Istituto.
Art. 6.      A decorrere dal 16 agosto 1944, gli assegni familiari dovuti ai giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali sono corrisposti nella misura stabilita per gli [...]
Art. 7.      Il contributo per gli assegni familiari posti a carico delle imprese editoriali nella misura del 10% del contratto collettivo 2 agosto 1941, è calcolato, a decorrere dal 16 agosto 1944, sulla [...]
Art. 8.      Il Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti di cui all'art. 2 del contratto collettivo 25 novembre 1940 è presieduto dal presidente dell'Istituto di previdenza [...]
Art. 9.      Chiunque ometta in tutto o in parte il versamento dei contributi previsti dal presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente [...]


§ 90.3.1 - D.Lgs.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720. [1]

Provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani.

(G.U. 29 novembre 1945, n. 143).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1945 l'assegno integrativo del trattamento di quiescenza spettante ai giornalisti anziani ai sensi del decreto interministeriale 1° giugno 1942 è fissato nella misura di L. 18.000 annue.

     Tale misura vale anche agli effetti dell'applicazione del comma 2° dell'art. 12 del decreto predetto.

     Ai giornalisti predetti, che siano titolari di pensione di qualunque specie, l'assegno integrativo di cui al 1° comma del presente articolo è ridotto di un importo pari all'ammontare delle pensioni stesse. Ai giornalisti medesimi non sono dovuti gli assegni integrativi delle pensioni, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

 

          Art. 2.

     Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'assegno integrativo, di cui al decreto interministeriale 1° giugno 1942 e al precedente articolo, si provvede con un contributo:

     a) nella misura del 2% della retribuzione a carico dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali;

     b) nella misura del 4% della stessa retribuzione a carico delle imprese predette.

     Il contributo si applica sui vari elementi della retribuzione e fino ai limiti di essa stabiliti agli effetti del calcolo dei contributi per gli assegni familiari ai giornalisti secondo le norme di cui all'art. 7 del presente decreto. Esso è versato, a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro, anche per la quota a carico del lavoratore, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, unitamente ai contributi dovuti all'Istituto stesso per la corresponsione degli assegni familiari e secondo le modalità da esso stabilite.

     La parte di contributo a carico dei giornalisti è trattenuta dalle imprese sulla retribuzione ad essi corrisposta.

     L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° aprile 1945.

     Nessun contributo è dovuto per i giornalisti suindicati per gli assegni integrativi delle pensioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

 

          Art. 3.

     Per mettere in grado la Cassa per gli assegni integrativi ai giornalisti di far fronte alle più urgenti necessità connesse con l'erogazione degli assegni stessi, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, alla Cassa medesima e per essa all'Istituto nazionale dei giornalisti italiani, una anticipazione di L. 500.000, e ad iscrivere, con proprio decreto, detta somma nel bilancio della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1944-45.

     La restituzione al Tesoro dell'anticipazione di lire 500.000 verrà effettuata dalla Cassa suddetta in unica rata e senza gravame di interessi, entro l'esercizio finanziario 1945-46.

     La restituzione nel termine suindicato della somma anticipata è garantita dalle entrate e dal patrimonio dell'Istituto.

 

          Art. 4.

     Con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro, possono essere variati tanto la misura dell'assegno integrativo di cui all'articolo 1 quanto quella del contributo di cui all'art. 2 del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal 1° aprile 1945 è abrogata la convenzione stipulata il 30 gennaio 1940 fra l'Ente italiano audizioni radiofoniche e l'Istituto.

     In conseguenza cessa di far parte del Comitato direttivo del collegio dei revisori della Cassa per gli assegni integrativi, disciplinati rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del regolamento della Cassa stessa, il rappresentante dell'ente predetto.

 

          Art. 6.

     A decorrere dal 16 agosto 1944, gli assegni familiari dovuti ai giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali sono corrisposti nella misura stabilita per gli impiegati della tabella A allegata al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307. Con la stessa decorrenza ai lavoratori predetti spettano anche gli assegni straordinari di carovita nella misura indicata dalla tabella medesima.

 

          Art. 7.

     Il contributo per gli assegni familiari posti a carico delle imprese editoriali nella misura del 10% del contratto collettivo 2 agosto 1941, è calcolato, a decorrere dal 16 agosto 1944, sulla retribuzione percepita dal giornalista fino al limite di L. 5000 per ogni mensilità, avendo riguardo ai vari elementi della retribuzione soggetti a contributo, secondo le norme generali vigenti in materia.

     Tanto la misura del contributo quanto il limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione possono essere modificati con decreto luogotenenziale, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 8.

     Il Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti di cui all'art. 2 del contratto collettivo 25 novembre 1940 è presieduto dal presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani ed è composto:

     1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     2) da un rappresentante del Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

     3) da un rappresentante dei giornalisti;

     4) da un rappresentante delle imprese editoriali.

     Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4 le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.

     Le mansioni di controllo sulla gestione degli assegni familiari ai giornalisti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di previdenza dei giornalisti.

 

          Art. 9.

     Chiunque ometta in tutto o in parte il versamento dei contributi previsti dal presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000 [2].

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dagli artt. 32 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.