§ 8.3.D - Legge 12 febbraio 1977, n. 33.
Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.3 disciplina generale
Data:12/02/1977
Numero:33


Sommario
Art. unico.      Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonché del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, [...]


§ 8.3.D - Legge 12 febbraio 1977, n. 33.

Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

(G.U. 24 febbraio 1977, n. 52)

 

     Art. unico.

     Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonché del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364, 17 agosto 1974, n. 484, e 10 ottobre 1975, n. 523, è ulteriormente prorogato sino al 30 ottobre 1977.