§ 8.1.9 - Legge 15 aprile 1965, n. 413.
Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:15/04/1965
Numero:413


Sommario
Art. 1.      L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall' art. 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. [...]
Art. 2.      Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, [...]
Art. 3.      I contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dagli artigiani, in contrasto con l'art. 1 della presente legge, sono [...]
Art. 4.      L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per il settore artigiano rimane operante per il datore di lavoro, anche nei casi in cui [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 8.1.9 - Legge 15 aprile 1965, n. 413.

Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro

(G.U. 10 maggio 1965, n. 116)

 

 

     Art. 1.

     L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall' art. 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza dei contratti di assicurazione privata che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i contratti stessi garantiscano, anche sotto forma di indennizzo mediante pagamento in capitale o rimborso in danaro, prestazioni non inferiori a quelle garantite dall'assicurazione obbligatoria. I contratti di assicurazione privata che non rispondano alle condizioni predette potranno essere ad esse adeguati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancato adeguamento, l'artigiano è tenuto ad ottemperare all'obbligo assicurativo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine suddetto.

     Gli artigiani interessati sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato del lavoro copia dei contratti di cui al comma precedente, autenticata dall'assicuratore.

 

          Art. 2.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, è integrato da un rappresentante degli artigiani designato dalla organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa a carattere nazionale.

     I Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del Prefetto su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa.

 

          Art. 3.

     I contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dagli artigiani, in contrasto con l'art. 1 della presente legge, sono restituiti, su domanda degli artigiani interessati, ai medesimi insieme alle eventuali addizionali, interessi e penalità corrisposti.

     L'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro ha diritto di ripetere l'importo delle prestazioni che abbia erogato in caso di infortunio ove l'artigiano sia stato liquidato dall'assicurazione privata.

 

          Art. 4.

     L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per il settore artigiano rimane operante per il datore di lavoro, anche nei casi in cui vengano a cessare nel corso dell'anno i rapporti di lavoro con il personale dipendente, fino al termine dell'anno stesso.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.