Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.6 teatro |
Data: | 22/01/2004 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Trasformazione |
Art. 2. Statuto |
Art. 3. Finalità |
Art. 4. Organi |
Art. 5. Consiglio di amministrazione |
Art. 6. Sovrintendente |
Art. 7. Personale |
Art. 8. Disponibilità finanziarie e gestione |
Art. 9. Vigilanza e amministrazione straordinaria |
Art. 10. Patrimonio |
Art. 11. Norme finali ed abrogazioni |
§ 88.6.35 - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i compiti e l'organizzazione della fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico».
(G.U. 9 febbraio 2004, n. 32)
Art. 1. Trasformazione
1. All'articolo 1 del
a) al comma 2 sono soppresse le parole: «ed ha sede legale in Roma»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa.».
Art. 2. Statuto
1. L'articolo 2 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Statuto). - 1. L'Istituto è dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.».
Art. 3. Finalità
1. L'articolo 3 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Finalita). - 1. L'Istituto ha le seguenti finalità:
a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonchè di altre attività culturali ed artistiche ad esso relative;
b) provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi
drammatici greci e latini nel teatro greco di Siracusa, in altri teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale;
c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista dell'Istituto;
d) curare la biblioteca dell'Istituto ed incrementarne le acquisizioni;
e) provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa;
f) provvedere all'organizzazione di convegni ed altre attività di studi e di ricerca sui temi della classicità greca e latina;
g) provvedere al mantenimento ed allo sviluppo della scuola di teatro «Giusto Monaco» in Siracusa;
h) attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide;
i) promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina.
2. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.
3. L'Istituto può, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione, e può altres svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Le società di cui al periodo precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui all'articolo 6. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, l'Istituto è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.».
Art. 4. Organi
1. L'articolo 4 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività dell'Istituto.
3. La durata degli organi collegiali è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per non più di due volte e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
4. Lo statuto determina la composizione e le competenze del collegio dei revisori, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze.».
Art. 5. Consiglio di amministrazione
1. L'articolo 5 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ed è composto:
a) dal Sindaco di Siracusa, che è il presidente dell'Istituto;
b) da un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, con funzioni di consigliere delegato previste al comma 6;
c) da due consiglieri, rispettivamente designati uno dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) da un consigliere, designato dalla Regione siciliana;
e) da un consigliere, designato dalla provincia di Siracusa;
f) da un consigliere, designato dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
g) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15 per cento; tale misura è ridotta al 5 per cento nei casi in cui i partecipanti sono costituiti dai soggetti che già partecipavano all'Istituto. Lo statuto può prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora gli apporti dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio. Lo statuto stabilisce le modalità per la designazione dei consiglieri in rappresentanza dei privati.
2. Fino a quando non si sarà verificata la condizione di cui al
comma 1, lettera g), il componente di cui alla stessa disposizione è
designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.
3. Il componente del consiglio di amministrazione di cui alla lettera b) è individuato tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, e con comprovate capacità organizzative. Sui componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e del componente di cui al comma 2, sono sentite le competenti commissioni parlamentari.
4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei partecipanti alle sedute. In caso di parità, prevale il voto del presidente. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) delibera lo statuto e le sue successive modificazioni, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) su proposta del consigliere delegato, definisce gli indirizzi artistico-culturali dell'Istituto;
c) delibera il bilancio di esercizio;
d) formula la proposta al Ministro per i beni e le attività culturali per la nomina del Sovrintendente, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1;
e) approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi di attività;
f) delibera su tutte le materie riguardanti le attività istituzionali e le iniziative culturali dell'Istituto;
g) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante agli altri componenti del consiglio di amministrazione per la partecipazione alle sedute, nonchè il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori.
5. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.
6. Il consigliere delegato formula proposte per gli indirizzi artistico-culturali e promuove le attività dell'Istituto; cura l'attività e l'organizzazione degli uffici; predispone il bilancio di esercizio da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di quest'ultimo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.
7. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA", in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, secondo la volontà dei fondatori. Al rappresentante viene attribuito diritto di voto qualora al consiglio di amministrazione partecipi l'ulteriore componente designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), secondo periodo.».
Art. 6. Sovrintendente
1. L'articolo 6 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Sovrintendente). - 1. Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso di elevato profilo culturale e di comprovati requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalità dell'Istituto.
2. Il sovrintendente:
a) elabora, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal consigliere delegato, i programmi di attività dell'Istituto, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
b) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività dell'Istituto;
c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
3. L'incarico del sovrintendente è conferito dal presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni e rinnovabile.
4. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del sovrintendente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».
Art. 7. Personale
1. L'articolo 7 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Personale). - 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le eventuali procedure di mobilità, conseguenti alla destinazione presso le sedi dell'Istituto, sono definite dal consiglio di amministrazione previo accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative.».
Art. 8. Disponibilità finanziarie e gestione
1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «con le modalità di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12 della»;
b) al comma 3 sono soppresse le parole: «a partire dal 1° gennaio 1999»;
c) al comma 4 le parole: «Autorità di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali», e le parole: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».
Art. 9. Vigilanza e amministrazione straordinaria
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto, le parole: «Autorità di governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali».
Art. 10. Patrimonio
1. All'articolo 10 del decreto sono soppressi i commi 2, 3 e 4.
Art. 11. Norme finali ed abrogazioni
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina del consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»; fino a tale nomina resta in carica il consiglio di amministrazione nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla predetta scadenza il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operatività del consiglio di amministrazione.
2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto.
3. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina, con proprio decreto, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto.
4. L'articolo 11 del decreto è abrogato.