§ 87.9.2 - D.L. 20 settembre 1996, n. 485 .
Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.9 società sportive
Data:20/09/1996
Numero:485


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
Art. 4.      1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 87.9.2 - D.L. 20 settembre 1996, n. 485 [1] .

Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche.

(G.U. 21 settembre 1996, n. 222)

 

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica). - 1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

     2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

     3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.".

 

          Art. 2.

     1. Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

     "Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".

     1–bis L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:

     Art.3 – 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 191, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi. [2]

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.

     Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.

     Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996." [3].

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale." [4];

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali”; [5]

     b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     “L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva”; [6]

     c) [7]

     2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

     "Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). - Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati." [8].

     3. L'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13 (Potere di denuncia al tribunale). - Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.".

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 novembre 1996, n. 586.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Lettere così sostituita dalla legge di conversione.

[5]  Lettere così sostituita dalla legge di conversione.

[6]  Lettera inserita dalla legge di conversione.

[7]  Lettera abrogata dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.