Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.8 società quotate |
Data: | 05/11/1998 |
Numero: | 437 |
Sommario |
Art. 1. Termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea |
Art. 2. Assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio |
Art. 3. Pubblicità delle proposte di deliberazione |
§ 87.8.2 - D.M. 5 novembre 1998, n. 437. [1]
Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate.
(G.U. 18 dicembre 1998, n. 295)
Art. 1. Termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 2, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è aumentato a trenta giorni.
2. Il medesimo termine è di venti giorni nei casi di convocazione dell'assemblea a norma degli articoli 2367, 2449, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 125, comma 1, del
Art. 2. Assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
1. Le assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, a norma dell'articolo 104 del
Art. 3. Pubblicità delle proposte di deliberazione
1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori delle società indicate nell'articolo 1 mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.
[1] Abrogato dall'art. 4 del