Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.3 disciplina generale |
Data: | 21/12/1961 |
Numero: | 1389 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell'art. 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è stabilita nella misura [...] |
§ 87.3.c - Legge 21 dicembre 1961, n. 1389.
Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di Società cooperative.
(G.U. 10 gennaio 1962, n. 8).
Il primo comma dell'art. 11 del
"Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, è di 10 anni".
L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell'art. 12, primo comma, del