§ 87.3.2 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1946, n. 564.
Norme integrative e modificative del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.3 disciplina generale
Data:26/04/1946
Numero:564


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, riguardanti la proroga del termine stabilito per la convocazione della assemblea ordinaria [...]
Art. 2.      L'istanza di proroga del termine stabilito per la convocazione dell'assemblea ordinaria per uno dei motivi indicati dall'articolo precedente, può essere proposta entro [...]
Art. 3.      Se non è possibile convocare l'assemblea per deliberare sulla proroga delle società perché ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 1 del presente decreto, il [...]
Art. 4.      L'istanza prevista nell'articolo precedente può essere proposta entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto se a tale data il termine stabilito [...]
Art. 5.      Non appena risultino cessate le condizioni di cui all'articolo 1 e, in ogni caso, non oltre i tre mesi dalla cessazione stessa, gli amministratori o i commissari di [...]
Art. 6.      Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche quando non sia possibile convocare l'assemblea per deliberare sulla liquidazione della società nei casi in cui questa deve [...]
Art. 7.      Se, per motivi dipendenti dalla guerra, risulti impossibile convocare l'assemblea di una delle società indicate nell'art. 1 nelle località in cui è stabilita la sede [...]
Art. 8.      I commissari di gestione nominati ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e del presente decreto, non appena risulti [...]
Art. 9.      L'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, è modificato come segue
Art. 10.      Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7
Art. 11.      Il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e le disposizioni che precedono, si applicano fino al 31 dicembre 1946
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta [...]


§ 87.3.2 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1946, n. 564. [1]

Norme integrative e modificative del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico.

(G.U. 8 luglio 1946, n. 150)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, riguardanti la proroga del termine stabilito per la convocazione della assemblea ordinaria delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, la sostituzione degli amministratori e dei sindaci delle predette società e la nomina alle medesime di commissari di gestione e di controllo, si osservano anche quando risulti, a seconda dei casi, la dispersione e l'irreperibilità della maggioranza dei soci o degli amministratori o dei sindaci o dei liquidatori, e in genere l'impossibilità di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il collegio dei sindaci e quello dei liquidatori per circostanze dipendenti dalla guerra.

 

          Art. 2.

     L'istanza di proroga del termine stabilito per la convocazione dell'assemblea ordinaria per uno dei motivi indicati dall'articolo precedente, può essere proposta entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto se a tale data il termine stesso sia scaduto o prossimo alla scadenza di un numero di giorni inferiori ai quindici.

 

          Art. 3.

     Se non è possibile convocare l'assemblea per deliberare sulla proroga delle società perché ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 1 del presente decreto, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori o dei sindaci o dei soci, assunte sommarie informazioni, può, con proprio decreto, prorogare una o più volte il termine di durata della società e non oltre i sei mesi dal termine stesso.

     La stessa disposizione si applica per i contratti di consorzio regolati negli articoli 2602 e seguenti Codice civile, se non è possibile la convocazione dei consorziati. La proroga può essere chiesta da coloro che sono preposti al consorzio o dai consorziati.

 

          Art. 4.

     L'istanza prevista nell'articolo precedente può essere proposta entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto se a tale data il termine stabilito per la durata della società o del contratto di consorzio sia scaduto da non oltre i tre mesi.

 

          Art. 5.

     Non appena risultino cessate le condizioni di cui all'articolo 1 e, in ogni caso, non oltre i tre mesi dalla cessazione stessa, gli amministratori o i commissari di gestione debbono convocare l'assemblea straordinaria per deliberare sulla proroga. Se questa non venga approvata, la società si intende sciolta per decorrenza del termine dalla data della deliberazione dell'assemblea.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche quando non sia possibile convocare l'assemblea per deliberare sulla liquidazione della società nei casi in cui questa deve essere ordinata per disposizione della legge dell'atto costitutivo o dello statuto.

     In tal caso il presidente del tribunale può disporre la liquidazione della società e nomina uno o più liquidatori.

 

          Art. 7.

     Se, per motivi dipendenti dalla guerra, risulti impossibile convocare l'assemblea di una delle società indicate nell'art. 1 nelle località in cui è stabilita la sede sociale o nella quale per l'atto costitutivo o per lo statuto debba convocarsi l'assemblea, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede sociale o nella quale per atto costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, può autorizzare la convocazione stessa in località diversa, anche fuori della circoscrizione del tribunale, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto hanno il potere di convocare l'assemblea ovvero, se si tratta di prendere urgenti deliberazioni nel comune interesse, su richiesta motivata di un gruppo di soci rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale.

     Se la convocazione fatta per l'approvazione del bilancio, il deposito previsto nell'art. 2432, 3° comma, Codice civile, è eseguito nella sede in cui l'assemblea deve riunirsi. Restano ferme le disposizioni concernenti il luogo di pubblicazione per le deliberazioni adottate.

 

          Art. 8.

     I commissari di gestione nominati ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e del presente decreto, non appena risulti possibile, convocano l'assemblea per i provvedimenti previsti nell'art. 2386, 4° comma, Codice civile.

     Lo stesso obbligo spetta agli amministratori agli effetti dell'articolo 2401, 2° comma, nel caso in cui vi è stata nomina di commissari di controllo ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e del presente decreto.

 

          Art. 9.

     L'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, è modificato come segue:

     "La sostituzione prevista dagli articoli che precedono si intende cessata non appena le persone che furono sostituite siano in condizione di riassumere le loro funzioni.

     Parimenti i commissari di cui agli articoli 6, 7 e 8 cessano dalla carica non appena la maggioranza degli amministratori o dei sindaci sia in condizione di riassumere le funzioni.

     La cessazione è dichiarata dal presidente del tribunale con le forme indicate negli articoli 6 e 8".

 

          Art. 10.

     Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7.

 

          Art. 11.

     Il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e le disposizioni che precedono, si applicano fino al 31 dicembre 1946.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno e nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.