§ 86.14.6 - Legge 13 luglio 1990, n. 198.
Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.14 trapianti e donazioni di organi
Data:13/07/1990
Numero:198


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente


§ 86.14.6 - Legge 13 luglio 1990, n. 198.

Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

(G.U. 25 luglio 1990, n. 172)

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

     "Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attività di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanità".

     2. All'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, sono aggiunti i seguenti commi:

     "I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge.

     I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e dall'articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza".

     3. Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura private.

     4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e, successivamente, in quanto con essa non incompatibili.