Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.14 trapianti e donazioni di organi |
Data: | 13/07/1990 |
Numero: | 198 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente |
§ 86.14.6 - Legge 13 luglio 1990, n. 198.
Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.
(G.U. 25 luglio 1990, n. 172)
Il secondo comma dell'articolo 3 della
"Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attività di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanità".
2. All'articolo 9 della
"I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge.
I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e dall'articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza".
3. Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti di cadavere contenute nel
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e, successivamente, in quanto con essa non incompatibili.