§ 86.11.1i - Legge 5 dicembre 1975, n. 704.
Mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:05/12/1975
Numero:704


Sommario
Art. unico.      Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il quale il lavoratore risulta assicurato al momento della [...]


§ 86.11.1i - Legge 5 dicembre 1975, n. 704. [1]

Mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi.

(G.U. 2 gennaio 1976, n. 1)

 

     Art. unico.

     Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il quale il lavoratore risulta assicurato al momento della chiamata o del richiamo alle armi.

     Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.