Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 30/12/1959 |
Numero: | 1231 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo periodo del comma secondo dell'art. 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito come segue |
Art. 2. La disposizione di cui all'articolo precedente è valida anche per le ostetriche capo di ruolo degli ospedali eventualmente collocate a riposo nel corso dell'anno 1959 |
§ 86.11.1b - Legge 30 dicembre 1959, n. 1231. [1]
Modifica all'art. 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 60° anno delle ostetriche capo degli ospedali civili.
(G.U. 2 febbraio 1960, n. 27).
Il secondo periodo del comma secondo dell'art. 18 del regio
"Le ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato di quiescenza al raggiungimento del 60° anno di età".
La disposizione di cui all'articolo precedente è valida anche per le ostetriche capo di ruolo degli ospedali eventualmente collocate a riposo nel corso dell'anno 1959.
[1] Abrogata dall'art. 1 del