§ 86.11.1b - Legge 30 dicembre 1959, n. 1231.
Modifica all'art. 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 60° anno delle ostetriche capo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:30/12/1959
Numero:1231


Sommario
Art. 1.      Il secondo periodo del comma secondo dell'art. 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito come segue
Art. 2.      La disposizione di cui all'articolo precedente è valida anche per le ostetriche capo di ruolo degli ospedali eventualmente collocate a riposo nel corso dell'anno 1959


§ 86.11.1b - Legge 30 dicembre 1959, n. 1231. [1]

Modifica all'art. 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 60° anno delle ostetriche capo degli ospedali civili.

(G.U. 2 febbraio 1960, n. 27).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo periodo del comma secondo dell'art. 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito come segue:

     "Le ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato di quiescenza al raggiungimento del 60° anno di età".

 

          Art. 2.

     La disposizione di cui all'articolo precedente è valida anche per le ostetriche capo di ruolo degli ospedali eventualmente collocate a riposo nel corso dell'anno 1959.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.