§ 86.10.o - Legge 2 aprile 1958, n. 293.
Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.10 sanità privata
Data:02/04/1958
Numero:293

§ 86.10.o - Legge 2 aprile 1958, n. 293.

Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati.

(G.U. 12 aprile 1958, n. 88).

 

 

(Legge abrogata dall'art. 8 della L. 30 gennaio 1963, n. 70).