§ 86.10.m - Legge 4 dicembre 1956, n. 1428.
Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.10 sanità privata
Data:04/12/1956
Numero:1428


Sommario
Art. unico.      All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito, dopo il primo, il seguente comma


§ 86.10.m - Legge 4 dicembre 1956, n. 1428.

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra.

(G.U. 2 gennaio 1957, n. 1).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

     "Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma".