§ 1.4.d - Legge 2 aprile 1958, n. 294.
Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.4 disciplina generale
Data:02/04/1958
Numero:294


Sommario
Art. unico.      Nella prima attuazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, soppressiva del ruolo degli ufficiali idraulici nella carriera del personale esecutivo ed istitutiva del [...]


§ 1.4.d - Legge 2 aprile 1958, n. 294. [1]

Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080.

(G.U. 12 aprile 1958, n. 88).

 

 

     Art. unico.

     Nella prima attuazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, soppressiva del ruolo degli ufficiali idraulici nella carriera del personale esecutivo ed istitutiva del ruolo analogo nella carriera del personale di concetto, tutti i posti vacanti nella qualifica di 1° ufficiale idraulico del nuovo ruolo possono essere conferiti mediante lo scrutinio di merito comparativo previsto dall'art. 370 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a prescindere dal rapporto previsto dallo stesso articolo ed indipendentemente dalle condizioni di cui al primo comma dell'art. 370 citato, agli impiegati che, all'atto dell'entrata in vigore della legge numero 1080, rivestivano nel soppresso ruolo del personale esecutivo la qualifica di ufficiale idraulico capo.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.