§ 1.4.1 - L. 21 dicembre 1955, n. 1330.
Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici).


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.4 disciplina generale
Data:21/12/1955
Numero:1330


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Gli adeguamenti di indennità previsti negli articoli precedenti decorrono dal 1° luglio 1954.
Art. 7.      All'onere annuo di lire 46.329.225 derivante dalla applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione [...]


§ 1.4.1 - L. 21 dicembre 1955, n. 1330.

Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici).

(G.U. 7 gennaio 1956, n. 5).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [2]

     L'indennità di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9000 annue, se celibi o vedovi senza prole.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     Gli adeguamenti di indennità previsti negli articoli precedenti decorrono dal 1° luglio 1954.

 

     Art. 7.

     All'onere annuo di lire 46.329.225 derivante dalla applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, e per la differenza con i fondi già iscritti nei capitoli nn. 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per il medesimo esercizio 1954-55.

     All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56 si farà fronte con i fondi inscritti nei capitoli nn. 7 e 20 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[2] L'indennità di alloggio di cui al presente articolo è stata elevata dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1967, n. 88, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1966.

[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.