Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.4 disciplina generale |
Data: | 21/12/1955 |
Numero: | 1330 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. Gli adeguamenti di indennità previsti negli articoli precedenti decorrono dal 1° luglio 1954. |
Art. 7. All'onere annuo di lire 46.329.225 derivante dalla applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione [...] |
§ 1.4.1 - L. 21 dicembre 1955, n. 1330.
Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici).
(G.U. 7 gennaio 1956, n. 5).
L'indennità di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del
(Omissis) [3].
(Omissis) [3].
(Omissis) [3].
(Omissis) [3].
(Omissis) [3].
(Omissis) [3].
Gli adeguamenti di indennità previsti negli articoli precedenti decorrono dal 1° luglio 1954.
All'onere annuo di lire 46.329.225 derivante dalla applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, e per la differenza con i fondi già iscritti nei capitoli nn. 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per il medesimo esercizio 1954-55.
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56 si farà fronte con i fondi inscritti nei capitoli nn. 7 e 20 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[2] L'indennità di alloggio di cui al presente articolo è stata elevata dall'art. 1 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[3] Comma abrogato dall'art. 39 della
[3] Comma abrogato dall'art. 39 della
[3] Comma abrogato dall'art. 39 della
[3] Comma abrogato dall'art. 39 della
[3] Comma abrogato dall'art. 39 della
[3] Comma abrogato dall'art. 39 della