| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 1. Acque | 
| Capitolo: | 1.3 acque pubbliche | 
| Data: | 18/12/1951 | 
| Numero: | 1550 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche [...] | 
§ 1.3.12 - L. 18 dicembre 1951, n. 1550.
Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazione.
(G.U. 12 gennaio 1952, n. 10).
     Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantità non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con 
La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.