§ 1.2.37 - D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.2 acque potabili e acquedotti
Data:02/02/2002
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti [...]


§ 1.2.37 - D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

(G.U. 9 marzo 2002, n. 58).

 

Art. 1.

     1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (Omissis);

     b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione," sono inserite le seguenti: (Omissis);

     c) [all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (Omissis)] [1];

     d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: "il gestore" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     f) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     g) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis);

     i) all'articolo 8, comma 2, le parole: "effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque" sono soppresse;

     j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: "ed al Ministero della sanità" sono inserite le seguenti: (Omissis);

     k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: "e successive modificazioni;" sono inserite le seguenti: (Omissis);

     l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: "Garanzia di" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     m) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     n) all'articolo 11, comma 1, l'alinea: "1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:" è sostituito dal seguente: (Omissis);

     o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: "e 3" sono soppresse;

     p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: (Omissis);

     q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: (Omissis);

     r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "alle specifiche predetti" sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: "per il consumo umano" sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     t) all'articolo 15, comma 1, le parole: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B." sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)

     u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: (Omissis);

     v) all'articolo 17, comma 4, le parole: "comma 4," sono sostituite dalle seguenti (Omissis);

     w) all'articolo 19 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     (Omissis);

     x) all'articolo 19 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     "";

     y) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

     (Omissis);

     z) all'articolo 20 il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     aa) l'allegato I, parte B, è modificato come segue:

     - nella colonna "Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti: (Omissis),

     - la formula alla nota 5: "[(nitrato)/50 + (nitrito)]"/3 minore o = a 1" è soppressa e sostituita con la seguente: (Omissis);

     bb) l'allegato I, parte C, è modificato come segue: nella nota "*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." è soppressa la parola: "minimo";

     cc) l'allegato I, parte C, è modificato come segue: alla nota 3, le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     dd) alla fine dell'allegato I il paragrafo (Avvertenza) è sostituito dal seguente: (Omissis);

     ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna: " Controllo di verifica - Numero di campioni all'anno (note 3 e 5) ";

     - il penultimo riquadro: "3 + ogni 10.000 m3/g del volume totale e frazione di 1.000" è soppresso e sostituito con il seguente: (Omissis);

     - l'ultimo riquadro: " 10 + ogni 25.000 m3/g del volume totale e frazione di 10.000 " è soppresso e sostituito con il seguente: (Omissis);

     ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: "limite di rilevamento" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce: "Limite di rilevazione in % del valore di parametro (Nota 3)" è sostituita con la seguente: (Omissis);

     nella prima colonna sostituire: "Benzopirene" con: (Omissis);

     hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire: "Il limite di rilevamento è pari a:

     - tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale

     oppure:

     - cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco" nel modo seguente:

     (Omissis);

     ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: "il limite di rilevamento" con (Omissis).


[1] Lettera abrogata dall'art. 10 della L. 15 dicembre 2011, n. 217.