Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.2 acque potabili e acquedotti |
Data: | 26/04/1982 |
Numero: | 184 |
Sommario |
Art. 1. Per assicurare l'approvvigionamento idrico delle zone servite dall'acquedotto pugliese in relazione ai danni subiti in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 e di quelli successivi, [...] |
Art. 2. Il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, nell'esercizio dei poteri di cui al precedente articolo 1, si avvale direttamente degli uffici della Cassa per il Mezzogiorno e di quelli dell'Ente [...] |
Art. 3. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 1 per l'affidamento delle opere e per la stipulazione di tutti i contratti necessari all'espletamento dell'incarico, il presidente della [...] |
Art. 4. Il presidente della Cassa per il Mezzogiorno redige apposita contabilità speciale per tutta l'attività svolta nell'esercizio dei poteri conferitigli con il presente decreto. Su di essa, nonché [...] |
Art. 5. I poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno dal presente decreto cessano il 30 giugno 1982. Prima di tale data è in facoltà del presidente stesso di consegnare agli enti ed [...] |
Art. 6. Entro tre mesi dalla data di cessazione dei poteri del presidente della Cassa per il Mezzogiorno, i Ministri per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel [...] |
Art. 7. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 il presidente della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato ad attivare i necessari mutui di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre [...] |
Art. 7 bis. |
Art. 7 ter. |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 1.2.17 - D.L. 26 aprile 1982, n. 184. [1]
Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese.
(G.U. 28 aprile 1982, n. 115).
Per assicurare l'approvvigionamento idrico delle zone servite dall'acquedotto pugliese in relazione ai danni subiti in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 e di quelli successivi, nonché per accelerare la realizzazione di opere necessarie a normalizzare l'alimentazione idrica potabile dell'area servita dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvede, sentite le regioni interessate [2]:
a) alla realizzazione delle opere occorrenti per la sistemazione definitiva, anche mediante collegamenti sostitutivi, del tratto del canale principale in galleria dell'acquedotto pugliese dalle sorgenti di Capo Sele a Calitri, nonché all'eventuale collegamento di pozzi e sorgenti con l'acquedotto predetto;
b) alla esecuzione degli interventi di ripristino e di consolidamento della galleria danneggiata dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;
c) alla adozione di qualsiasi altro intervento diretto a garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico delle zone servite dall'acquedotto pugliese;
d) alla esecuzione di opere finalizzate all'alimentazione idrica potabile previste nel progetto speciale per gli schemi idrici intersettoriali di Puglia e Basilicata, elaborato dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del
Per l'attuazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), il presidente della Cassa per il Mezzogiorno agisce in conformità alle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, nell'esercizio dei poteri di cui al precedente articolo 1, si avvale direttamente degli uffici della Cassa per il Mezzogiorno e di quelli dell'Ente acquedotto pugliese e può chiedere, per singoli atti, l'intervento di uffici o di dipendenti di amministrazioni statali, regionali, comunali o di altri enti pubblici.
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 1 per l'affidamento delle opere e per la stipulazione di tutti i contratti necessari all'espletamento dell'incarico, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno agisce in deroga alle norme previste dalle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, 8 agosto 1977, n. 584, 30 marzo 1981, n. 113 e 10 dicembre 1981, n. 741.
Il presidente della Cassa per il Mezzogiorno redige apposita contabilità speciale per tutta l'attività svolta nell'esercizio dei poteri conferitigli con il presente decreto. Su di essa, nonché su tutti gli atti e provvedimenti posti in essere dal presidente della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione del presente decreto, il controllo è esercitato dal collegio dei revisori dei conti esistente presso la Cassa per il Mezzogiorno.
I poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno dal presente decreto cessano il 30 giugno 1982. Prima di tale data è in facoltà del presidente stesso di consegnare agli enti ed alle amministrazioni competenti alla relativa gestione le opere realizzate. Nei rapporti giuridici in corso di svolgimento alla data di cessazione dei poteri subentrano le amministrazioni e gli enti ai quali, secondo le norme vigenti, fanno capo le relative competenze [4].
Il completamento delle opere in corso di esecuzione è curato dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Entro tre mesi dalla data di cessazione dei poteri del presidente della Cassa per il Mezzogiorno, i Ministri per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei lavori pubblici riferiscono al Parlamento sull'attività svolta dal presidente della Cassa per il Mezzogiorno.
Per le finalità di cui al precedente articolo 1 il presidente della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato ad attivare i necessari mutui di cui all'articolo 15-bis del
Per l'immediato avvio degli interventi la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assicurare i necessari fondi con apposite anticipazioni di cassa.
Al fine di accelerare la esecuzione di opere previste nei programmi esecutivi approvati ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con
Fra gli interventi di cui al presente decreto sono compresi gli impegni e le spese eventualmente necessarie all'esercizio, per tutto l'anno 1982, di opere realizzate per far fronte all'emergenza idrica pugliese, ai sensi del precedente art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Alinea modificato dalla
[3] Lettera aggiunta dalla
[4] Il termine del 30 giugno 1982 di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 1982 per effetto dell'art. 1 del
[5] Articolo aggiunto dalla
[5] Articolo aggiunto dalla