§ 18.5.16 - Legge 28 marzo 1962, n. 169.
Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:28/03/1962
Numero:169


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, numero 367, e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si [...]


§ 18.5.16 - Legge 28 marzo 1962, n. 169.

Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole.

(G.U. 2 maggio 1962, n. 112)

 

     Art. unico.

     Le disposizioni dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, numero 367, e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacità di accumulo non superiore a chilogrammi 1000 di prodotto [1].

     La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.