§ 18.5.10 - Legge 26 novembre 1955, n. 1162.
Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:26/11/1955
Numero:1162


Sommario
Art. unico.      Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente:


§ 18.5.10 - Legge 26 novembre 1955, n. 1162.

Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati.

(G.U. 12 dicembre 1955, n. 285)

 

     Art. unico.

     Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente:

     All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

     "Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purché i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Pensky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:

     a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;

     b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie".