Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.5 oli minerali idrocarburi e gas |
Data: | 26/11/1955 |
Numero: | 1162 |
Sommario |
Art. unico. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, è sostituito dal seguente: |
§ 18.5.10 - Legge 26 novembre 1955, n. 1162.
Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati.
(G.U. 12 dicembre 1955, n. 285)
Il terzo comma dell'articolo unico della
All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
"Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purché i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Pensky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;
b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie".