§ 18.2.38 - D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128.
Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.2 disciplina generale
Data:30/05/2005
Numero:128


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Obiettivi indicativi nazionali
Art. 4.  Modalità di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili
Art. 5.  Disposizioni per incentivare la destinazione di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.
Art. 6.  Promozione della ricerca e della diffusione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili
Art. 7.  Modalità per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e dell'effetto del loro uso in veicoli non adattati.
Art. 8.  Disposizioni varie
Art. 9.  Adeguamenti tecnici


§ 18.2.38 - D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128.

Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

(G.U. 12 luglio 2005, n. 160)

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente decreto è finalizzato a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

     b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonchè la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

     c) altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti;

     d) tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante.

     2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I.

     3. Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

 

     Art. 3. Obiettivi indicativi nazionali [1]

     1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

     a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

     b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

     c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

     2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell’ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 22- bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5.

 

     Art. 4. Modalità di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili

     1. Le modalità di prima promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti sono quelle fissate, fino all'anno 2007, dall'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     2. Ulteriori modalità di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti saranno previste mediante apposite norme.

 

     Art. 5. Disposizioni per incentivare la destinazione di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.

     1. Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fermo restando che dai medesimi provvedimenti non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresì, prevedere misure incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le principali organizzazioni del settore agricolo e del settore dei carburanti per trasporti.

 

     Art. 6. Promozione della ricerca e della diffusione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili

     1. Le attività di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative tecnologie, nonchè le attività di promozione delle stesse, costituiscono uno degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, con modalità stabilite nel medesimo accordo di programma.

 

     Art. 7. Modalità per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e dell'effetto del loro uso in veicoli non adattati.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle attività produttive con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le parti sociali interessate, avvalendosi degli organismi da ciascuno controllati o vigilati, approva e avvia un programma per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili, nonchè per la valutazione dell'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele superiori al 5 per cento in veicoli non adattati, in particolare ai fini del rispetto delle normative in materia di emissioni.

     2. Dall'attuazione del programma di cui al comma 1, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 8. Disposizioni varie

     1. I combustibili diesel con contenuto di biodiesel superiore a quanto previsto dalla normativa vigente possono essere avviati al consumo presso utenti extra-rete e impiegati esclusivamente in veicoli omologati per il relativo utilizzo [2].

     2. [Sulla base dei risultati del programma di cui all'articolo 7, comma 1, o di nuove risultanze tecnico scientifiche e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può, con propri decreti, incrementare il contenuto percentuale di biodiesel delle miscele combustibile diesel-biodiesel che possono essere avviate al consumo presso utenti in rete] [3].

     3. [Qualora, in attuazione delle disposizioni del comma 2, siano avviate al consumo in rete miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento, i punti vendita nei quali tali miscele sono distribuite sono obbligati ad esporre idonee etichette di descrizione del prodotto, unitamente all'elenco dei veicoli omologati per l'uso dei predetti biocarburanti] [4].

     4. Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione.

     5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 9. Adeguamenti tecnici

     1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva recepita con il presente decreto, è data attuazione con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

     2. Dei decreti adottati a norma del comma 1 è data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

 

 

Allegato I

(Articolo 2, comma 2)

 

     1. Sono considerati biocarburanti i seguenti prodotti:

     a) bioetanolo: etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;

     b) biodiesel: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel destinato ad essere usato come biocarburante;

     c) biogas carburante: gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna;

     d) biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;

     e) biodimetiletere: etere dimetilico ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;

     f) bio-ETBE, etil-ter-butil-etere: ETBE prodotto partendo da bioetanolo. La percentuale in volume di bio-ETBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo è del 47 per cento;

     g) bio-MTBE, metil-ter-butil-etere: MTBE prodotto partendo da biometanolo. La percentuale in volume di bio-MTBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo è del 36 per cento;

     h) biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa:

     i) bioidrogeno: idrogeno ricavato dalla biomassa ovvero dalla frazione biodegradabile dei rifiuti destinato ad essere usato come biocarburante;

     l) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.

 

 

Allegato II

(Articolo 8, comma 4)

 

     1. Anteriormente al l° luglio di ogni anno sono comunicati alla Commissione:

     a) le misure adottate per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti;

     b) le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti;

     c) il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti rinnovabili immessi sul mercato per l'anno precedente. Se del caso sono segnalate le condizioni eccezionali nell'offerta di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che hanno influenzato la commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili.

     2. Nella prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto è inserito il livello dell'obiettivo nazionale indicativo per la prima fase. Nella relazione riguardante l'anno 2006 è inserito l'obiettivo indicativo nazionale per la seconda fase.

     3. Nelle relazioni le differenziazioni dell'obiettivo nazionale rispetto ai valori di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/30/CE, sono motivate anche sugli elementi seguenti:

     a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa;

     b) l'ammontare delle risorse assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti e le specifiche caratteristiche tecniche o climatiche del mercato nazionale dei carburanti per il trasporto;

     c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla produzione di altri carburanti per il trasporto basati su fonti energetiche rinnovabili e che siano coerenti con gli obiettivi della citata direttiva.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 367, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[2] Comma già sostituito dall'art. 30 della L. 23 luglio 2009, n. 99 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 55.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 55.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 55.