§ 18.2.15 - D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434.
Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.2 disciplina generale
Data:23/11/2000
Numero:434


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Benzina.
Art. 4.  Combustibile diesel.
Art. 5.  Libera circolazione.
Art. 6.  Commercializzazione di combustibili conformi a specifiche ecologiche più severe.
Art. 7.  Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi.
Art. 8.  Controllo della conformità e presentazione di relazioni.


§ 18.2.15 - D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434. [1]

Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

(G.U. 31 gennaio 2001, n. 25)

 

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36;

     b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 00 66, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE, 88/77/CEE, 97/68/CE, 77/537/CEE e 92/61/CE, nonché per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna e per le automotrici ferroviarie.

 

          Art. 3. Benzina.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato I.

     2. L'immissione sul mercato di benzina contenente piombo è consentita fino al 31 dicembre 2001, purché conforme alle specifiche fissate dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 e purché il contenuto di piombo non sia superiore a 0.15 g/l.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato III, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

     4. In deroga al comma 2, è consentita l'immissione sul mercato di benzina contenente piombo e conforme alle specifiche di cui allo stesso comma 2, per un quantitativo massimo annuale pari allo 0.5% delle vendite di benzina totali dell'anno precedente. Tale quantitativo è destinato ad essere utilizzato da auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilità delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche. Il produttore trasmette, conformemente alle procedure di cui all'articolo 8, comma 4 del presente decreto, le informazioni relative ai quantitativi prodotti e alla destinazione di tale benzina.

 

          Art. 4. Combustibile diesel.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato IV, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

     3. In deroga al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa autorizzazione della Commissione europea, può essere consentita fino al 1° gennaio 2007, l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

     4. Ai fini di cui al comma 3, i produttori di combustibile diesel trasmettono al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 2002, una istanza che documenti le gravi difficoltà ad effettuare le modifiche necessarie agli stabilimenti di produzione, nell'arco di tempo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 1° gennaio 2005, al fine di assicurare la conformità del combustibile diesel alle specifiche dell'allegato IV.

     5. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i predetti Ministeri, nel caso di accoglimento dell'istanza, trasmette la richiesta di autorizzazione, prevista al comma 3, alla Commissione europea entro il 31 agosto 2003.

 

          Art. 5. Libera circolazione.

     1. L'immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni del presente decreto non è soggetta a restrizioni o divieti.

 

          Art. 6. Commercializzazione di combustibili conformi a specifiche ecologiche più severe.

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, può essere stabilito che in determinate zone i combustibili destinati a tutti i veicoli, o a parte di essi, possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi a specifiche ecologiche più severe di quelle previste nel presente decreto. Ciò al fine di tutelare la salute della popolazione in determinati agglomerati urbani o l'ambiente in determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nel caso in cui l'inquinamento atmosferico costituisca, o possa presumibilmente costituire, un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, presenta preventivamente alla Commissione europea una domanda contenente la relativa motivazione che dimostri che la deroga rispetta il principio di proporzionalità e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. La domanda deve essere corredata dai dati sulla qualità dell'aria ambiente relativi alla zona interessata, nonché i probabili effetti dei provvedimenti proposti sulla qualità dell'aria ambiente.

     3. Eventuali osservazioni alla richiesta di deroghe presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità.

 

          Art. 7. Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi.

     1. Qualora, a seguito di avvenimenti eccezionali, un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di oli greggi o di prodotti petroliferi rendesse difficile per i produttori il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, può stabilire con proprio decreto un valore limite più elevato per uno o più componenti dei combustibili per un periodo massimo di sei mesi e previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

          Art. 8. Controllo della conformità e presentazione di relazioni.

     1. Al fine dei controlli sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, si applicano i metodi analitici di cui agli allegati I e II.

     2. Per la determinazione del contenuto di benzene ed idrocarburi aromatici si applica inoltre quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413.

     3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto il metodo di riferimento indicato all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, non si applica al combustibile diesel come definito all'articolo 2.

     4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro delle finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito, entro il 30 giugno 2001, un sistema nazionale di controllo della qualità dei combustibili individuati all'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.

     5. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative alle specifiche dei combustibili esitati sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 4.

     6. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sulla qualità dei combustibili relativi all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verrà stabilito dalla Commissione europea.

     7. Le competenze in materia di controlli, nonché di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413.

 

     Allegato I - SPECIFICHE ECOLOGICHE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO IMMESSA SUL MERCATO E DESTINATA AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

 

Tipo: Benzina

 

 

Limiti (1)

Prova

Parametro

Unità

Minimo

Massimo

Metodo

Data di pubblicazione

Numero di ottano ricerca

 

95

 

EN 25164

1993

Numero di ottano motore

 

85

 

EN 25163

1993

Tensione di vapore, periodo estivo (2)

KPa

-

60,0

(pr)EN 13016-1(DVPE)

1997

Distillazione:

 

 

 

(pr)EN-ISO 3405

1998

evaporato a 100°C

% v/v

46,0

 

 

 

evaporato a 150°C

 

75,0

-

 

 

Analisi degli idrocarburi:

 

 

 

 

 

olefinici (3) (4) (5)

% v/v

-

18,0 (6)

ASTM D1319

1995a

aromatici (3) (4) (5)

 

-

40,0 (8)

ASTM D1319

1995a

benzene (7)

 

-

1,0 (8)

EN 12177

1998

 

 

 

 

EN 238

1996

Tenore di zolfo (9)

mg/kg

-

150

EN ISO 14596

1998

 

 

 

 

EN ISO 8754

1995

 

 

 

 

EN 24260

1994

Tenore di piombo

g/l

-

0,005

EN 237

1996

 

     (1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

     (2) Il periodo estivo inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre.

     (3) Dovrà essere determinato il tenore di composti ossigenati in modo da effettuare le correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 edizione 1995ª.

     (4) Quando nel campione è presente l'etil-ter-butil-etere (ETBE), la zona aromatica è determinata a partire dall'anello marrone rosato a valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE può essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 3.

     (5) A tal fine si applica la norma ASTM D 1319 edizione 1995ª senza la fase facoltativa di depentanizzazione; non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.1.

     (6) Con l'eccezione della benzina normale senza piombo [numero minimo di ottano motore (MON) 81 e numero minimo di ottano ricerca (RON) 91] per la quale il contenuto massimo di olefina deve essere del 21% v/v. Questi limiti non precludono l'immissione sul mercato di un'altra benzina senza piombo con indici di ottano inferiori a quelli fissati nel presente allegato.

     (7) In caso di controversia, si applica la norma EN 12177 del 1998.

     (8) Valori già stabiliti dalla legge 4 novembre 1997, n. 413.

     (9) In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.

 

     Allegato II - SPECIFICHE ECOLOGICHE DEL COMBUSTIBILE DIESEL IMMESSO SUL MERCATO E DESTINATO AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

 

Tipo: Combustibile diesel

 

 

Limiti (1)

Prova

Parametro

Unità

Minimo

Massimo

Metodo

Data di pubblicazione

Numero di cetano

 

51.0

-

EN-ISO 5165

1998

Densità a 15 °C (2)

kg m³

-

845

EN-ISO 3675

1998

 

 

 

 

EN ISO 12185

1996

Distillazione:

 

 

 

(pr)EN-ISO 3405

1998

punto del 95%

°C

-

360

 

 

Idrocarburi aromatici policiclici (3) (4)

% m/m

-

11

IP 391

1995

Tenore di zolfo (5)

mg/kg

-

350

EN-ISO 14596

1998

 

 

 

 

EN ISO 8754

1995

 

 

 

 

EN 24260

1994

 

     (1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" - Determinazione ed applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R=riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

     (2) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 3675 del 1998.

     (3) Per idrocarburi aromatici policiclici si intende il tenore totale di idrocarburi aromatici meno il tenore di idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.

     (4) La norma IP 391 non permette di distinguere gli idrocarburi policiclici dagli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Se il combustibile diesel contiene dei FAME, questi alterano il risultato facendo aumentare il valore degli idrocarburi aromatici policiclici.

     (5) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 14596 del 1998.

 

     Allegato III - SPECIFICHE ECOLOGICHE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO IMMESSA SUL MERCATO E DESTINATA AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

 

Tipo: Benzina

 

 

Limiti (1)

Prova

Parametro

Unità

Minimo

Massimo

Metodo

Data di pubblicazione

Numero di ottano ricerca

 

95

 

EN 25164

1993

Numero di ottano motore

 

85

 

EN 25163

1993

Tensione di vapore, periodo estivo

kPa

-

 

(pr)EN 13016-1 (DVPE)

1997

Distillazione:

 

 

 

prEN ISO 3405

1998

evaporato a 100°C

% v/v

-

-

 

 

evaporato a 150°C

 

-

-

 

 

Analisi degli idrocarburi:

 

 

 

 

 

olefinici (2) (3) (4)

% v/v

-

 

ASTM D1319

1995a

aromatici (2) (3) (4)

 

-

35.0

ASTM D1319

1995a

benzene (5)

 

-

 

EN 12177

1998

 

 

 

 

EN 238

1996

Tenore di zolfo (6)

mg/kg

-

50

EN-ISO 14596

\998

 

 

 

 

EN ISO 8754

1995

 

 

 

 

EN 24260

1994

Tenore di piombo

g/l

-

 

EN 237

1996

 

     (1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R=riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

     (2) Dovrà essere determinato il tenore di composti ossigenati in modo da effettuare le correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 edizione 1995ª.

     (3) Quando nel campione è presente l'etil-ter-butil-etere (ETBE), la zona aromatica è determinata a partire dall'anello marrone rosato a valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE può essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 2.

     (4) A tal fine si applica la norma ASTM D 1319 edizione 1995ª senza la fase facoltativa di depentanizzazione; non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.

     (5) In caso di controversia, si applica la norma EN 12177 del 1998.

     (6) In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.

 

     Allegato IV - SPECIFICHE ECOLOGICHE DEL COMBUSTIBILE DIESEL IMMESSO SUL MERCATO E DESTINATO AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

 

Tipo: Combustibile diesel

 

 

Limiti (1)

Prova

Parametro

Unità

Minimo

Massimo

Metodo

Data di pubblicazione

Numero di cetano

 

 

-

EN ISO 5165

1998

Densità a 15 °C (2)

kg m³

 

-

EN-ISO 3675

1998

 

 

 

 

EN ISO 12185

1996

Distillazione:

 

 

 

prEN-ISO 3405

1998

punto del 95%

°C

-

 

 

 

Idrocarburi aromatici policiclici (3) (4)

% m/m

-

 

IP 391

1995

Tenore di zolfo (5)

mg/kg

-

50

EN-ISO 14596

1998

 

 

 

 

EN ISO 8754

1995

 

 

 

 

EN 24260

1994

 

     I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" - Determinazione ed applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R=riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

     (1) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 3675 del 1998.

     (2) Per idrocarburi aromatici policiclici si intende il tenore totale di idrocarburi aromatici meno il tenore di idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.

     (3) La norma IP 391 non permette di distinguere gli idrocarburi policiclici dagli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Se il combustibile diesel contiene dei FAME, questi alterano il risultato facendo aumentare il valore degli idrocarburi aromatici policiclici.

     (4) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 14596 del 1998.


[1] Il presente decreto ha cessato di avere applicazione per effetto dell’art. 10 del D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66.