§ 86.7.9 - D.P.R. 26 settembre 2002, n. 252.
Regolamento recante modifiche al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, concernente il servizio sanitario aeronautico


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.7 sanità aerea e marittima
Data:26/09/2002
Numero:252


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 71 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'articolo 120 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'articolo 196 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, è sostituito dal seguente


§ 86.7.9 - D.P.R. 26 settembre 2002, n. 252. [1]

Regolamento recante modifiche al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, concernente il servizio sanitario aeronautico

(G.U. 12 novembre 2002, n. 265)

 

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 71 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, è sostituito dal seguente:

     "Art. 71 - 1. L'assistenza sanitaria notturna presso gli enti aeronautici aeroportuali è assicurata da un ufficiale medico sulla base di appositi turni di servizio o di reperibilità.".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 120 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, è sostituito dal seguente:

     "Art. 120 - 1. L'ufficiale medico presenzia alle attività di volo.

     2. Nell'impossibilità di assicurare la presenza dell'ufficiale medico, il servizio è svolto dal personale paramedico qualificato alla stabilizzazione e al trasporto di pazienti critici in possesso di tutti gli strumenti e le dotazioni necessarie a prestare pronto soccorso, a condizione che esistano nei pressi idonee strutture sanitarie pubbliche.

     3. Il personale sanitario svolge i seguenti compiti:

     a) cura che i materiali e gli apprestamenti necessari per il pronto soccorso siano sempre in piena efficienza;

     b) assicura che presso l'ente sia sempre disponibile un'autoambulanza efficiente e pronta per l'uso;

     c) si accerta che sia sempre disponibile un luogo idoneo ed attrezzato al ricovero di traumatizzati.

     4. Ai fini della sicurezza del volo, l'ufficiale medico cura il profilo sanitario e psico-fisico del personale facente parte degli equipaggi.".

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 196 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, è sostituito dal seguente:

     "Art. 196 - 1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di assistenza sanitaria, l'ufficiale medico sottopone a visita medica generale il personale di truppa di leva all'atto dell'assegnazione all'ente ovvero al rientro dall'ospedale.

     2. L'ufficiale medico, ove necessario, dispone la cura ambulatoriale o il ricovero presso l'infermeria dell'ente o in ospedale.".


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.