Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.7 sanità aerea e marittima |
Data: | 26/09/2002 |
Numero: | 252 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 71 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. L'articolo 120 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. L'articolo 196 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, è sostituito dal seguente |
§ 86.7.9 - D.P.R. 26 settembre 2002, n. 252. [1]
Regolamento recante modifiche al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, concernente il servizio sanitario aeronautico
(G.U. 12 novembre 2002, n. 265)
1. L'articolo 71 del
"Art. 71 - 1. L'assistenza sanitaria notturna presso gli enti aeronautici aeroportuali è assicurata da un ufficiale medico sulla base di appositi turni di servizio o di reperibilità.".
1. L'articolo 120 del
"Art. 120 - 1. L'ufficiale medico presenzia alle attività di volo.
2. Nell'impossibilità di assicurare la presenza dell'ufficiale medico, il servizio è svolto dal personale paramedico qualificato alla stabilizzazione e al trasporto di pazienti critici in possesso di tutti gli strumenti e le dotazioni necessarie a prestare pronto soccorso, a condizione che esistano nei pressi idonee strutture sanitarie pubbliche.
3. Il personale sanitario svolge i seguenti compiti:
a) cura che i materiali e gli apprestamenti necessari per il pronto soccorso siano sempre in piena efficienza;
b) assicura che presso l'ente sia sempre disponibile un'autoambulanza efficiente e pronta per l'uso;
c) si accerta che sia sempre disponibile un luogo idoneo ed attrezzato al ricovero di traumatizzati.
4. Ai fini della sicurezza del volo, l'ufficiale medico cura il profilo sanitario e psico-fisico del personale facente parte degli equipaggi.".
1. L'articolo 196 del
"Art. 196 - 1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di assistenza sanitaria, l'ufficiale medico sottopone a visita medica generale il personale di truppa di leva all'atto dell'assegnazione all'ente ovvero al rientro dall'ospedale.
2. L'ufficiale medico, ove necessario, dispone la cura ambulatoriale o il ricovero presso l'infermeria dell'ente o in ospedale.".
[1] Abrogato dall'art. 2269 del