§ 86.7.3 - R.D. 11 gennaio 1923, n. 167.
Modificazioni al regolamento sulla sanità marittima circa i medici di bordo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.7 sanità aerea e marittima
Data:11/01/1923
Numero:167


Sommario
Art. 1.      Agli articoli 28, 29 e 33 del regolamento, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, sono sostituiti i [...]
Art. 2.      Sono estese alle nuove provincie le disposizioni relative ai medici di bordo contenute nel capo IV del regolamento per la sanità marittima approvato conregio decreto 29 [...]
Art. 3.      Entro il 30 giugno 1923 sarà provveduto alla revisione degli elenchi dei medici delle nuove provincie forniti di matricola d'imbarco presso le capitanerie della Venezia [...]
Art. 4.      Per la prima sessione che verrà indetta dopo la pubblicazione del presente decreto, il limite massimo di età stabilito dall'art. 1 per l'ammissione agli esami è elevato [...]


§ 86.7.3 - R.D. 11 gennaio 1923, n. 167.

Modificazioni al regolamento sulla sanità marittima circa i medici di bordo.

(G.U. 12 febbraio 1923, n. 35).

 

 

     Art. 1.

     Agli articoli 28, 29 e 33 del regolamento, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, sono sostituiti i seguenti:

     "Art. 28. Nessuno può imbarcare come medico di bordo se non sia fornito dell'autorizzazione a viaggiare con tale qualifica e se abbia superato il sessantacinquesimo anno di età.

     "L'autorizzazione è concessa dal ministero dell'interno ai medici i quali abbiano sostenuto con esito favorevole gli speciali esami di idoneità che saranno indetti, in apposita sessione, a cura del ministero stesso, ogni tre anni o entro un minor termine quando ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della marina mercantile".

     "Art. 29. Per l'ammissione agli esami anzidetti gli aspiranti all'autorizzazione per medico di bordo dovranno presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono:

     “1) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data nella quale l'esame viene bandito, il trentacinquesimo anno di età;

     “2) certificato di cittadinanza italiana;

     “3) diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito da non meno di due anni compiuti, in una università del regno;

     “4) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi;

     “5) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

     “6) certificato di sana e robusta costituzione di data recente.

     “Potranno presentarsi altresì titoli di studio e di servizio e pubblicazioni scientifiche".

     “Art. 33. I medici di bordo debbono prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave.

     “Essi hanno, inoltre, qualità e competenza di ufficiale sanitario governativo, per la tutela dell'igiene e sanità a bordo durante l'intiera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione.

 

          Art. 2.

     Sono estese alle nuove provincie le disposizioni relative ai medici di bordo contenute nel capo IV del regolamento per la sanità marittima approvato conregio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri approvato con regi decreti 20 maggio 1897, n. 178, e 19 ottobre 1898, n. 454, dal regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, e dal precedente articolo.

 

          Art. 3.

     Entro il 30 giugno 1923 sarà provveduto alla revisione degli elenchi dei medici delle nuove provincie forniti di matricola d'imbarco presso le capitanerie della Venezia Giulia per eliminare tutti coloro che per età e per condizioni fisiche non si trovino più in grado di compiere in modo soddisfacente le relative funzioni, coloro che non abbiano più preso imbarco da almeno dieci anni, e coloro che non abbiano la cittadinanza italiana.

     A tutti i rimanenti sarà provvisoriamente consentito di continuare nell'esercizio delle funzioni; ma è fatto obbligo ad essi di ottenere entro un biennio, una nuova autorizzazione nel modo stabilito dall'art. 1 del presente decreto.

     Il biennio decorrerà dalla pubblicazione degli elenchi riveduti; ed a cura del ministero dell'interno sarà provveduto, durante il biennio stesso, a bandire una o più sessioni di esami, a seconda del bisogno.

     L'autorizzazione potrà anche, durante il biennio, essere concessa, con dispensa dalle prove di esame e sul conforme parere di una commissione nominata dal consiglio superiore di sanità, a tutti quelli, fra i medici indicati nel secondo comma del presente articolo che fossero in servizio anteriormente alla data dell'armistizio, che posseggano titoli sufficienti di studio e di servizio per la idoneità alla funzione.

 

          Art. 4.

     Per la prima sessione che verrà indetta dopo la pubblicazione del presente decreto, il limite massimo di età stabilito dall'art. 1 per l'ammissione agli esami è elevato al trentanovesimo anno.