§ 86.5.1C - Legge 13 agosto 1980, n. 463.
Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:13/08/1980
Numero:463


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'articolo 2 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è sostituito dal seguente:


§ 86.5.1C - Legge 13 agosto 1980, n. 463.

Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

(G.U. 22 agosto 1980, n. 230)

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     L'articolo 2 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è sostituito dal seguente:

     "L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete ai comuni di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.

     Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza tra il sussidio così come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi valutati in L. 4.375.000.000 (quattromiliarditrecentosettantacinquemilioni) fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il Fondo sanitario nazionale".

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 24 gennaio 1986, n. 31.