§ 86.5.6 – R.D.L. 13 febbraio 1936, n. 353.
Isolamento coattivo degli ammalati di lebbra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:13/02/1936
Numero:353


Sommario
Art. 1.      All'art. 286 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito il seguente
Art. 2.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge, [...]


§ 86.5.6 – R.D.L. 13 febbraio 1936, n. 353. [1]

Isolamento coattivo degli ammalati di lebbra.

(G.U. 13 marzo 1936, n. 61).

 

     Art. 1.

     All'art. 286 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 14 maggio 1936, n. 935. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.