§ 86.4.62 – L. 2 dicembre 1975, n. 638.
Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:02/12/1975
Numero:638


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha [...]
Art. 2.      L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, è punito con la sanzione amministrativa da L. 6.000 a L. [...]


§ 86.4.62 – L. 2 dicembre 1975, n. 638.

Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari.

(G.U. 17 dicembre 1975, n. 331).

 

     Art. 1.

     Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha l'obbligo, entro due giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione, di denunciare ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari all'ufficiale sanitario, che deve trasmettere la denuncia al competente organo sanitario regionale, a livello provinciale, il quale, entro i dieci giorni successivi, ne informa il Ministero della sanità.

     Nella denuncia devono essere indicati:

     a) prenome e cognome, età, domicilio e professione della persona o delle persone intossicate;

     b) il prodotto che ha determinato la intossicazione, le circostanze nelle quali la intossicazione si è verificata e lo stato clinico della persona o delle persone intossicate e la terapia praticata.

 

          Art. 2.

     L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, è punito con la sanzione amministrativa da L. 6.000 a L. 18.000 [1].


[1] La sanzione amministrativa di cui al presente comma è stata introdotta dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedendentemente era prevista la sanzione dell'ammenda. Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.