Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 14/03/1974 |
Numero: | 225 |
Sommario |
Articolo unico. E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, [...] |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni |
§ 86.4.58 – D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225.
Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici.
(G.U. 18 giugno 1974, n. 157).
E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico.
Titolo I
MANSIONI DELL'INFERMIERE PROFESSIONALE
Titolo II
MANSIONI DELLA VIGILATRICE D'INFANZIA
Titolo III
MANSIONI DELL'INFERMIERE PROFESSIONALE
SPECIALIZZATO
Titolo IV
MANSIONI DELL'ASSISTENTE SANITARIO
Titolo V
MANSIONI DELL'INFERMIERE GENERICO
L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:
1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
2) raccolta degli escreti;
3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;
5) medicazioni semplici e bendaggi;
6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
8) somministrazione dei medicinali prescritti;
9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
10) sorveglianza di fleboclisi;
11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.
Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:
1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;
2) a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della