Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 03/05/1973 |
Numero: | 213 |
Sommario |
Art. 1. I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica [...] |
Art. 2. I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica [...] |
Art. 3. Ai soli fini della partecipazione a concorsi di assunzione, il servizio prestato con le qualifiche di cui ai precedenti articoli, ancorchè non di ruolo, deve essere [...] |
§ 86.4.57 – L. 3 maggio 1973, n. 213.
Disposizioni per gli aiuti-dirigenti ospedalieri.
(G.U. 22 maggio 1973, n. 131).
I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del
I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del
Ai soli fini della partecipazione a concorsi di assunzione, il servizio prestato con le qualifiche di cui ai precedenti articoli, ancorchè non di ruolo, deve essere valutato come se fosse stato prestato con la qualifica di primario di servizio o di sezione ai sensi del