Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 21/07/1965 |
Numero: | 905 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive proroghe e modificazioni, [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 86.4.4a - Legge 21 luglio 1965, n. 905. [1]
Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.
(G.U. 31 luglio 1965, n. 190).
Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del