§ 86.4.33 – L. 10 luglio 1960, n. 735.
Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:10/07/1960
Numero:735


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti [...]


§ 86.4.33 – L. 10 luglio 1960, n. 735.

Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.

(G.U. 28 luglio 1960, n. 184).

 

     Art. 1. [1]

     Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale.

 

          Art. 2.

     Il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare:

     1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane;

     2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso [2].

     Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12 novembre 1985, n. 283 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 22 febbraio 1983, n. 51.