§ 86.4.1 – R.D. 16 gennaio 1927, n. 155.
Regolamento per i laboratori provinciali e comunali di igiene e di profilassi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:16/01/1927
Numero:155


Sommario
Art. 1.      Spetta all'amministrazione provinciale ed all'amministrazione comunale, nella rispettiva competenza, di stabilire, con apposito regolamento, da approvarsi nelle forme di [...]
Art. 2.      Agli effetti del precedente articolo, lo stato giuridico del personale tecnico dei laboratori provinciali e comunali deve essere determinato in conformità delle norme in [...]
Art. 3.      Ciascuna delle due sezioni dei laboratori di igiene e di profilassi, previste dall'art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e ciascuna sezione distaccata deve [...]
Art. 4.      Salvo il disposto dei successivi articoli 33 e 34, il personale tecnico addetto ai laboratori è nominato nel seguente modo
Art. 5.      I concorsi, di cui al precedente articolo, sono giudicati da una commissione composta
Art. 6.      La commissione di cui al precedente articolo si raduna presso la prefettura della provincia
Art. 7.      L'avviso di concorso per la nomina del personale tecnico dei laboratori è pubblicato, a cura dell'amministrazione interessata, almeno 45 giorni prima che scada il [...]
Art. 8.      I concorrenti ai posti di organico del personale tecnico dei laboratori devono presentare i seguenti documenti
Art. 9.      Salvo disposizioni dell'art. 42 del regio decreto del 30 settembre 1922, n. 1290, i concorrenti ai posti di direttore di sezione dei laboratori non debbono superare, [...]
Art. 10.      Ai componenti della commissione, di cui al precedente art. 5, è assegnata una medaglia di presenza di lire 25 per ogni giorno di adunanza
Art. 11.      Spetta alla commissione giudicatrice del concorso di decidere sull'ammissione dei concorrenti
Art. 12.      La commissione giudicatrice del concorso forma la graduatoria di tutti i concorrenti e designa per la nomina i primi tre classificati, indicandoli per ordine di merito
Art. 13.      Le nomine per promozione interna ai posti di coadiutore e di direttore devono essere precedute dal parere favorevole di una speciale commissione. Ove trattasi di [...]
Art. 14.      Le funzioni di direttore e di coadiutore dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e con quelle di capo di ufficio municipale di igiene
Art. 15.      Al personale tecnico addetto ai laboratori è vietato
Art. 16.      Il funzionamento dei laboratori di igiene e di profilassi è sottoposto, per la parte tecnica, alla diretta vigilanza e controllo del medico provinciale
Art. 17.      E' in facoltà del ministero dell'interno di valersi, in qualunque tempo, dell'opera dei laboratori provinciali e comunali per le eventuali esigenze dei servizi di [...]
Art. 18.      I laboratori provinciali di igiene e di profilassi sono obbligati a soddisfare alle richieste dell'ufficiale sanitario del capoluogo della provincia, quando in questo [...]
Art. 19.      Fermo il disposto del successivo art. 20, i direttori dei laboratori devono, alla fine di ogni semestre, presentare al medico provinciale una relazione riassuntiva dei [...]
Art. 20.      Quando dalle analisi eseguite nei laboratori si rilevi la necessità di provvedimenti della competente autorità, a tutela della igiene e della salute pubblica, i [...]
Art. 21.      I direttori dei laboratori devono conservare, per almeno tre mesi, una parte sufficiente di tutti i campioni non prontamente alterabili, per un eventuale esame [...]
Art. 22.      I locali da destinarsi a laboratorio di igiene e di profilassi od a sezioni distaccate dei laboratori stessi devono essere preventivamente giudicati idonei dal medico [...]
Art. 23.      I laboratori di igiene e di profilassi e le sezioni distaccate di essi devono essere costantemente provvisti della suppellettile tecnica necessaria, in conformità delle [...]
Art. 24.      I laboratori e le sezioni distaccate di essi possono compiere analisi e ricerche d'interesse privato, quando ciò sia autorizzato in massima dall'amministrazione [...]
Art. 25.      Le amministrazioni provinciali o comunali interessate potranno concedere al personale tecnico dei laboratori, che ne sarà meritevole, speciali premi di operosità, in [...]
Art. 26.      Il riparto delle spese per i laboratori provinciali, a norma dell'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è fatto dall'amministrazione provinciale ed [...]
Art. 27.      Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 6 luglio 1890, n. 7042, nel capo VII del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, e negli [...]
Art. 28.      I comuni di popolazione superiore ai 150.000 abitanti, che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, continueranno a [...]
Art. 29.      Il passaggio degli attuali laboratori comunali alle amministrazioni provinciali, a norma dell'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, dovrà effettuarsi entro [...]
Art. 30.      Ai fini del passaggio della gestione degli attuali laboratori comunali alle amministrazioni provinciali, si procederà all'inventario ed alla stima del materiale [...]
Art. 31.      Il trasferimento del materiale degli attuali laboratori comunali alle amministrazioni provinciali dovrà risultare da apposito verbale, redatto con l'intervento dei [...]
Art. 32.      Nella scelta dei locali da destinarsi a laboratori provinciali od a sezioni distaccate dei laboratori stessi devono essere preferiti i locali già adibiti a laboratori [...]
Art. 33.      Il personale tecnico dei laboratori comunali, che, per effetto della disposizione dell'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, passeranno alle [...]
Art. 34.      Il personale tecnico degli attuali laboratori comunali, assunti in servizio, senza la formalità del concorso, potrà essere confermato dalla amministrazione provinciale, [...]
Art. 35.      Il personale degli attuali laboratori comunali che, per effetto degli articoli precedenti, sarà nominato nei posti d'organico delle amministrazioni provinciali verrà [...]


§ 86.4.1 – R.D. 16 gennaio 1927, n. 155.

Regolamento per i laboratori provinciali e comunali di igiene e di profilassi.

(G.U. 22 febbraio 1927, n. 43).

 

     Art. 1.

     Spetta all'amministrazione provinciale ed all'amministrazione comunale, nella rispettiva competenza, di stabilire, con apposito regolamento, da approvarsi nelle forme di legge, sentito il consiglio provinciale di sanità, le norme relative al funzionamento dei servizi affidati ai laboratori provinciali o comunali di igiene e di profilassi, e quelle relative alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale tecnico addetto ai laboratori stessi.

 

          Art. 2.

     Agli effetti del precedente articolo, lo stato giuridico del personale tecnico dei laboratori provinciali e comunali deve essere determinato in conformità delle norme in vigore per gli ufficiali sanitari, in quanto applicabili.

     Al personale stesso, poi, devono essere fatte, proporzionalmente, condizioni di impiego in nessun caso e per nessun titolo inferiori al trattamento concesso al personale sanitario alla dipendenza del comune capoluogo della provincia.

 

          Art. 3.

     Ciascuna delle due sezioni dei laboratori di igiene e di profilassi, previste dall'art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e ciascuna sezione distaccata deve avere il proprio direttore, un coadiutore ed almeno un assistente.

 

          Art. 4.

     Salvo il disposto dei successivi articoli 33 e 34, il personale tecnico addetto ai laboratori è nominato nel seguente modo:

     a) gli assistenti, esclusivamente in base a pubblico concorso, per esami e per titoli, da bandirsi entro tre mesi dalla vacanza del posto;

     b) i coadiutori ed i direttori per promozione interna, a norma del disposto del successivo art. 13. Qualora, però non possa farsi luogo a promozione interna, sia per giudizio sfavorevole della speciale commissione prevista dal suddetto art. 13, sia per mancanza di personale aspirante alla promozione stessa, deve farsi luogo a pubblico concorso per esami e per titoli.

 

          Art. 5.

     I concorsi, di cui al precedente articolo, sono giudicati da una commissione composta:

     1) del vice-prefetto, presidente;

     2) di tre professori stabili di università, nominati dal prefetto, dei quali due di chimica farmaceutica ed uno di igiene per i concorsi ai posti della sezione chimica; e due di igiene ed uno di patologia generale o d'anatomia patologica per i concorsi ai posti della sezione medico-micrografica;

     3) di un funzionario dei laboratori della direzione generale della sanità pubblica, designato di volta in volta dal ministero, o del medico provinciale.

     Un funzionario amministrativo di prefettura, designato dal prefetto, ha le funzioni di segretario della commissione.

 

          Art. 6.

     La commissione di cui al precedente articolo si raduna presso la prefettura della provincia.

     Le prove di esami hanno luogo nel capoluogo della provincia, quando concorrano le condizioni necessarie per espletarle. Negli altri casi il prefetto determina la sede nella quale gli esami debbono svolgersi.

     Gli esami consistono in prove scritte, in esercizi pratici ed in prove orali.

     I programmi e le norme generali per i detti esami sono stabiliti con decreto del ministero per l'interno.

 

          Art. 7.

     L'avviso di concorso per la nomina del personale tecnico dei laboratori è pubblicato, a cura dell'amministrazione interessata, almeno 45 giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, e, per tutto quel tempo, deve rimanere affisso all'albo della prefettura ed a quello della provincia o del comune interessato.

     L'avviso di concorso deve essere, inoltre, contemporaneamente inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia, in due periodici sanitari del regno tra i più diffusi ed in un giornale quotidiano della provincia, od in mancanza, in quello di una delle provincie vicine.

 

          Art. 8.

     I concorrenti ai posti di organico del personale tecnico dei laboratori devono presentare i seguenti documenti.

     1) Certificato di nascita.

     2) Certificato di cittadinanza italiana.

     3) Certificato di non aver subito condanne penali per i titoli indicativi nell'art. 25 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, salvo che la condanna sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia.

     4) Certificato di buona condotta morale e politica.

     5) Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per i concorsi ai posti del personale tecnico della sezione medico-micrografica dei laboratori; diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, o diploma di laurea in chimica, in chimica e farmacia od in chimica industriale conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del regio decreto su citato, per i concorsi ai posti del personale tecnico della sezione chimica.

     I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale od in copia notarile.

     6) Certificato di avere adempiuto agli obblighi di leva.

     7) Certificato di sana e robusta costituzione e di idoneità fisica all'esercizio della carica.

     I certificati di cui ai numeri 3, 4 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'apertura del concorso.

     E' in facoltà dell'amministrazione provinciale o comunale di sottoporre i concorrenti a visita sanitaria di controllo da eseguirsi dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del capoluogo.

     Ogni concorrente allegherà, poi, alla domanda i titoli scientifici e di carriera che crederà utile nel proprio interesse di produrre, descrivendoli in un elenco in due originali, dei quali uno rimarrà unito agli atti ed il secondo gli sarà restituito con dichiarazione di ricevuta.

 

          Art. 9.

     Salvo disposizioni dell'art. 42 del regio decreto del 30 settembre 1922, n. 1290, i concorrenti ai posti di direttore di sezione dei laboratori non debbono superare, alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, l'età di anni 45; i concorrenti agli altri posti del personale tecnico dei laboratori non debbono superare, alla data anzidetta, l'età di anni 35.

     Sono esentati dal limite di età:

     1) gli aiuto ed assistenti delle facoltà di medicina e chirurgia e di chimica e delle scuole di chimica e farmacia presso le università e gli istituti d'istruzione superiore;

     2) coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e di profilassi, dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici, in base a regolare nomina, conseguita per effetto di pubblico concorso;

     3) coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterrotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni presso laboratori di igiene e di profilassi, dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici.

 

          Art. 10.

     Ai componenti della commissione, di cui al precedente art. 5, è assegnata una medaglia di presenza di lire 25 per ogni giorno di adunanza.

     Ai componenti medesimi spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità giornaliera di soggiorno di lire 80, qualora non appartengano al personale dipendente dalla amministrazioni dello Stato. Agli altri componenti, che appartengono al personale suddetto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 180e181 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Al segretario della commissione medesima è assegnata, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità giornaliera di soggiorno, se dovuti, una medaglia di presenza di lire 15 per ogni giorno di adunanza.

     Tutte le indennità anzidette e le eventuali spese di laboratorio per le prove di esame sono a carico della provincia e del comune interessato.

 

          Art. 11.

     Spetta alla commissione giudicatrice del concorso di decidere sull'ammissione dei concorrenti.

 

          Art. 12.

     La commissione giudicatrice del concorso forma la graduatoria di tutti i concorrenti e designa per la nomina i primi tre classificati, indicandoli per ordine di merito.

     A parità di merito hanno vigore le norme di cui all'articolo 3 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2073.

     La nomina deve cadere su uno dei concorrenti designati nella terna.

     A concorso espletato, la graduatoria e la terna devono essere pubblicate all'albo della prefettura ed a quello della provincia o del comune interessato.

 

          Art. 13.

     Le nomine per promozione interna ai posti di coadiutore e di direttore devono essere precedute dal parere favorevole di una speciale commissione. Ove trattasi di promozione dai posti di coadiutore a quelli di direttore, tale commissione è costituita nei modi previsti dall'art. 5. Nel caso di promozione dai posti di assistente a quelli di coadiutore, essa è composta del presidente della deputazione provinciale o del podestà del comune, del medico provinciale, e del direttore della sezione medico-micrografica o della sezione chimica, a seconda che trattasi di nomina di coadiutori dell'una o dell'altra sezione.

 

          Art. 14.

     Le funzioni di direttore e di coadiutore dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e con quelle di capo di ufficio municipale di igiene.

 

          Art. 15.

     Al personale tecnico addetto ai laboratori è vietato:

     a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio od industria soggetti a vigilanza igienica;

     b) di attendere, direttamente od indirettamente, per proprio conto od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;

     c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.

 

          Art. 16.

     Il funzionamento dei laboratori di igiene e di profilassi è sottoposto, per la parte tecnica, alla diretta vigilanza e controllo del medico provinciale.

     La direzione generale della sanità pubblica del ministero dell'interno può, in qualunque tempo, disporre ispezioni e controlli speciali per accertare il funzionamento stesso, anche nei riguardi del necessario coordinamento col servizio generale.

 

          Art. 17.

     E' in facoltà del ministero dell'interno di valersi, in qualunque tempo, dell'opera dei laboratori provinciali e comunali per le eventuali esigenze dei servizi di profilassi generale e di sanità marittima, contro il rimborso delle spese alla provincia e al comune interessato. A tale scopo potranno anche stipularsi con l'amministrazione interessata speciali convenzioni o tariffe.

 

          Art. 18.

     I laboratori provinciali di igiene e di profilassi sono obbligati a soddisfare alle richieste dell'ufficiale sanitario del capoluogo della provincia, quando in questo non esista un laboratorio comunale, per il servizio di competenza dell'ufficiale sanitario stesso, mettendo anche, ove possibile, a sua disposizione i vigili sanitari, laddove se ne presentasse l'urgente necessità, in rapporto a speciali bisogni locali.

     E' data, in ogni caso, facoltà al medico provinciale di disporre dei vigili sanitari addetti ai laboratori provinciali per i bisogni contingenti dei comuni della provincia.

 

          Art. 19.

     Fermo il disposto del successivo art. 20, i direttori dei laboratori devono, alla fine di ogni semestre, presentare al medico provinciale una relazione riassuntiva dei lavori compiuti dai laboratori stessi.

 

          Art. 20.

     Quando dalle analisi eseguite nei laboratori si rilevi la necessità di provvedimenti della competente autorità, a tutela della igiene e della salute pubblica, i direttori dei laboratori stessi devono dare immediata comunicazione dei risultati di tali analisi, anche quando queste siano state eseguite per conto di privati, al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario del comune interessato.

 

          Art. 21.

     I direttori dei laboratori devono conservare, per almeno tre mesi, una parte sufficiente di tutti i campioni non prontamente alterabili, per un eventuale esame ulteriore, munendoli delle indicazioni acconcie per l'identificazione.

 

          Art. 22.

     I locali da destinarsi a laboratorio di igiene e di profilassi od a sezioni distaccate dei laboratori stessi devono essere preventivamente giudicati idonei dal medico provinciale, con motivato parere, avuto riguardo alle disponibilità degli ambienti necessari per qualsiasi ricerca di controllo chimico o batteriologico interessante l'igiene e la profilassi delle malattie sociali.

 

          Art. 23.

     I laboratori di igiene e di profilassi e le sezioni distaccate di essi devono essere costantemente provvisti della suppellettile tecnica necessaria, in conformità delle istruzioni impartite dalla direzione generale della sanità pubblica del ministero dell'interno.

 

          Art. 24.

     I laboratori e le sezioni distaccate di essi possono compiere analisi e ricerche d'interesse privato, quando ciò sia autorizzato in massima dall'amministrazione provinciale o comunale interessata, su conforme parere del medico provinciale, tenuto conto della disponibilità dei locali e della sufficienza del personale.

 

          Art. 25.

     Le amministrazioni provinciali o comunali interessate potranno concedere al personale tecnico dei laboratori, che ne sarà meritevole, speciali premi di operosità, in relazione al lavoro compiuto per le indagini di interesse privato.

     In nessun caso l'ammontare complessivo di tali premi può eccedere il 50 per cento degli introiti annui provenienti dai compensi per le indagini anzidette.

 

          Art. 26.

     Il riparto delle spese per i laboratori provinciali, a norma dell'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è fatto dall'amministrazione provinciale ed approvato dal prefetto.

     Agli effetti di tale riparto, il coefficiente della popolazione dei comuni, obbligati al contributo, è quello risultante dall'ultimo censimento generale.

 

          Art. 27.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 6 luglio 1890, n. 7042, nel capo VII del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, e negli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, e 102 del regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

 

          Art. 28.

     I comuni di popolazione superiore ai 150.000 abitanti, che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, continueranno a tenere laboratori propri, non potranno sopprimere i laboratori mantenuti senza la preventiva autorizzazione del prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 29.

     Il passaggio degli attuali laboratori comunali alle amministrazioni provinciali, a norma dell'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, dovrà effettuarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

 

          Art. 30.

     Ai fini del passaggio della gestione degli attuali laboratori comunali alle amministrazioni provinciali, si procederà all'inventario ed alla stima del materiale esistente nei laboratori medesimi, avendo riguardo al suo stato attuale di conservazione e di utilizzazione.

     Nelle operazioni di inventari e di stima non si terrà conto del materiale che non sia più adatto ad essere adoperato.

     Le operazioni predette saranno eseguite da persona tecnica scelta di comune accordo dagli enti interessati, od in mancanza di accordo designata dal prefetto.

     L'inventario e la stima del materiale saranno, in ogni caso, approvati dal prefetto, sentito l'ufficio del genio civile ed il medico provinciale.

 

          Art. 31.

     Il trasferimento del materiale degli attuali laboratori comunali alle amministrazioni provinciali dovrà risultare da apposito verbale, redatto con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, all'uopo delegati.

     Nel verbale sarà indicata la complessiva somma dovuta dall'amministrazione provinciale per il materiale, che viene ad esso trasferito in proprietà.

 

          Art. 32.

     Nella scelta dei locali da destinarsi a laboratori provinciali od a sezioni distaccate dei laboratori stessi devono essere preferiti i locali già adibiti a laboratori comunali, sempre che essi siano giudicati idonei dal medico provinciale, a norma del precedente art. 22.

     Qualora i laboratori provinciali vengano istituiti nei locali medesimi degli attuali laboratori comunali, nelle operazioni di stima, di cui all'art. 30, ed agli effetti di determinare la somma dovuta dall'amministrazione provinciale, a norma del precedente articolo, deve tenersi anche conto delle spese già sostenute per il collocamento e l'impianto della suppellettile tecnica.

 

          Art. 33.

     Il personale tecnico dei laboratori comunali, che, per effetto della disposizione dell'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, passeranno alle amministrazioni provinciali, sarà assunto, nei limiti dei posti d'organico, dalle amministrazioni provinciali, qualora abbia conseguito la nomina del posto occupato, a seguito di regolare concorso, bandito a norma delle disposizioni regolamentari finora vigenti.

     Il personale amministrativo e di servizio dei laboratori comunali predetti sarà assunto dalle amministrazioni provinciali, nei limiti dei posti di organico, qualora abbia già acquistato la stabilità.

 

          Art. 34.

     Il personale tecnico degli attuali laboratori comunali, assunti in servizio, senza la formalità del concorso, potrà essere confermato dalla amministrazione provinciale, sempre che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, abbia prestato non meno di tre anni di ininterrotto e lodevole servizio e sia munito del titolo di studio richiesto dal precedente articolo 8.

     La conferma deve essere in ogni caso preceduta dal parere favorevole di una commissione, costituita nei modi previsti dall'art. 5.

 

          Art. 35.

     Il personale degli attuali laboratori comunali che, per effetto degli articoli precedenti, sarà nominato nei posti d'organico delle amministrazioni provinciali verrà iscritto, in conformità alle disposizioni vigenti, alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari od alla cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, anche se già iscritto a regolamenti o convenzioni speciali comunali; salvo il riconoscimento, ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità, del servizio prestato presso il comune, nei modi e con le forme previste dal regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, e dal regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.