§ 86.3.2 – R.D. 14 febbraio 1935, n. 344.
Applicazione della tassa sulle farmacie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:14/02/1935
Numero:344


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo, da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, indicato nel penultimo comma dell'art. 115 del testo unico sopra citato, è fissato [...]
Art. 2.      Il contributo di cui al precedente articolo sarà versato all'erario ed affluirà ad apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della entrata
Art. 3.      Il rimborso della quota di indennità, da farsi ai Comuni, può avvenire anche con pagamenti in conto
Art. 4.      La riscossione del contributo di cui all'articolo 1 ha luogo con le forme ed i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette in base agli [...]


§ 86.3.2 – R.D. 14 febbraio 1935, n. 344.

Applicazione della tassa sulle farmacie.

(G.U. 13 aprile 1935, n. 87).

 

 

     Art. 1.

     Il contributo annuo, da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, indicato nel penultimo comma dell'art. 115 del testo unico sopra citato, è fissato nella misura seguente:

 

a)

nei Comuni con più di 100.000 abitanti

L. 400

b)

nei Comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti

 

 

 

L. 200

c)

nei Comuni con più di 15.000 e fino a 40.000 abitanti

 

 

 

L. 100

d)

nei Comuni con più di 10.000 e fino a 15.000 abitanti

 

 

 

L. 80

e)

nei Comuni con più di 5000 e fino a 10.000 abitanti

 

 

 

L. 50

 

          Art. 2.

     Il contributo di cui al precedente articolo sarà versato all'erario ed affluirà ad apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della entrata.

     Sul fondo costituito con l'introito suindicato il Ministero dell'interno corrisponderà a titolo di rimborso, ai Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso, una quota, sino al massimo di due terzi, della spesa effettiva sostenuta per il pagamento della speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso.

     Per la erogazione di cui al precedente comma sarà iscritto apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

 

          Art. 3.

     Il rimborso della quota di indennità, da farsi ai Comuni, può avvenire anche con pagamenti in conto.

 

          Art. 4.

     La riscossione del contributo di cui all'articolo 1 ha luogo con le forme ed i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette in base agli elenchi, compilati annualmente entro il mese di novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dall'Intendente di finanza.