Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.2 farmaci e presidi medici |
Data: | 02/12/2004 |
Numero: | 304 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo n. 46 del 1997 |
Art. 2. Disposizioni transitorie |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 86.2.361 - D.Lgs. 2 dicembre 2004, n. 304.
Attuazione della direttiva 2003/12/CE concernente la riclassificazione delle protesi mammarie.
(G.U. 23 dicembre 2004, n. 300)
Art. 1. Modifiche all'allegato IX del
1. All'allegato IX del
«6 (Regola 19). -- In deroga alle altre regole, le protesi mammarie rientrano nella classe III.».
Art. 2. Disposizioni transitorie
1. Le protesi mammarie immesse nel mercato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere oggetto di una nuova procedura di valutazione della conformità, quali dispositivi medici di classe III, entro un mese dalla data predetta.
2. In deroga all'articolo 11, comma 12, del
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.