§ 86.2.11 – L. 24 dicembre 1979, n. 653.
Sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF).


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.2 farmaci e presidi medici
Data:24/12/1979
Numero:653


Sommario
Art. 1.      Il personale assunto dall'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1° giugno 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 86.2.11 – L. 24 dicembre 1979, n. 653.

Sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF).

(G.U. 29 dicembre 1979, n. 352).

 

     Art. 1.

     Il personale assunto dall'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1° giugno 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è immesso in servizio in soprannumero previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto:

     a) presso le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, se in servizio nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali delle casse predette;

     b) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, se in servizio nell'ambito del restante territorio nazionale.

     L'immissione in servizio è disposta con un rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel pubblico impiego, fatta eccezione per il limite di età [1].

     l personale sarà collocato nella posizione corrispondente alle qualifiche previste dalla L. 20 marzo 1975, n. 70, secondo l'allegata tabella di equiparazione subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio. Per il personale amministrativo è sufficiente il titolo di studio richiesto per la qualifica immediatamente inferiore.

     Al predetto personale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo con qualifica corrispondente.

     L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita presso l'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici e quella spettante ai sensi del precedente comma è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Allegato

 

Posizione presso l'UANSF

Posizione non di ruolo presso l'INAM e la cassa mutua malattia di Trento corrispondente alle seguenti qualifiche

Categoria di concetto

 

Raggruppamento A - farmacisti

1ª qualifica professionale

Raggruppamento A - amministrativo

Collaboratore, collaboratore tecnico

Raggruppamento B

Assistente, assistente tecnico

Categoria d'ordine

 

Raggruppamento C

Archivista, dattilografo, operatore tecnico

Categoria subalterni

 

Raggruppamento D

Commesso, agente tecnico

[*] Per il personale assunto presso la cassa mutua di malattia di Bolzano si fa riferimento anche alle tabelle di equiparazione, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, tra ruoli e qualifiche dell'ordinamento del personale del'INAM preesistente alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e le qualifiche previste dalla presente tabella.

 


[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. unico della L. 28 febbraio 1981, n. 48.