Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.1 croce rossa italiana |
Data: | 25/03/1964 |
Numero: | 206 |
Sommario |
Art. 1. E' istituito presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa un Collegio di revisori dei conti composto |
Art. 2. Al Collegio dei revisori dei conti è affidata la revisione della gestione della Croce Rossa Italiana. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, [...] |
§ 86.1.23 - L. 25 marzo 1964, n. 206.
Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa.
(G.U. 23 aprile 1964, n. 101).
E' istituito presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa un Collegio di revisori dei conti composto:
1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;
2) da un rappresentante del Ministero della sanità;
3) da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.
I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal
Al Collegio dei revisori dei conti è affidata la revisione della gestione della Croce Rossa Italiana. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.