Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.1 croce rossa italiana |
Data: | 26/03/1949 |
Numero: | 163 |
Sommario |
Art. 1. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla facoltà di opzione, fra [...] |
Art. 2. La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da parte del personale interessato della [...] |
§ 86.1.c - Legge 26 marzo 1949, n. 163.
Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate.
(G.U. 3 maggio 1949, n. 101).
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del
La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da parte del personale interessato della suddetta facoltà di opzione.