§ 86.1.c - Legge 26 marzo 1949, n. 163.
Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:26/03/1949
Numero:163


Sommario
Art. 1.      E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla facoltà di opzione, fra [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da parte del personale interessato della [...]


§ 86.1.c - Legge 26 marzo 1949, n. 163.

Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate.

(G.U. 3 maggio 1949, n. 101).

 

 

     Art. 1.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla facoltà di opzione, fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione, riconosciuta con detto comma al personale che l'Associazione italiana della Croce Rossa e l'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta possono tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946 per la gestione dei servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da parte del personale interessato della suddetta facoltà di opzione.